Sentenza Corte di Cassazione 20 giugno 2018, n. 28492
Rifiuti – Acque di vegetazione della molitura delle olive - Abbandono in modo incontrollato – Reato commesso da un dipendente aziendale - Articolo 256, comma 2, Dlgs 152/2006 – Responsabilità del datore di lavoro – In caso di autonoma iniziativa del lavoratore in violazione delle direttive ricevute ed in modo clandestino – Insussistenza - Necessità di accertamento pieno dell’eventuale contenuto partecipativo o omissivo del datore di lavoro – Sussistenza
Il titolare dell'azienda non risponde di abbandono di rifiuti se l'illecito è frutto di un'autonoma iniziativa del lavoratore che ha agito contro le direttive ricevute e all'insaputa del datore di lavoro.
Lo ha ricordato la Corte di Cassazione (sentenza 28492/2018) nell'annullare una sentenza con cui il Tribunale di Lucera aveva condannato il titolare di un'azienda per non aver impedito, ai sensi dell'articolo 40 C.p., che un proprio dipendente commettesse un reato di abbandono di rifiuti.
Seppure il reato sanzionato dall'articolo 256, comma 2, Dlgs 152/2006, ricorda la Suprema Corte, sia proprio dell'imprenditore e possa anche scaturire dalla violazione dei doveri di diligenza legittimamente richiesti ai dirigenti aziendali (culpa in vigilando), ciò nondimeno, non trattandosi di un'ipotesi di responsabilità oggettiva, la fattispecie postula comunque un accertamento pieno dell'eventuale contenuto partecipativo o omissivo del datore.
Nel caso giunto in giudizio, relativo allo sversamento non autorizzato di acque "di vegetazione", il dipendente colto sul fatto aveva ammesso di aver contravvenuto, per ridurre i tempi di lavoro, all'ordine di trasportare il carico presso un terreno sul quale il Comune aveva autorizzato lo spandimento a fini agronomici. La Cassazione ha quindi deciso di annullare senza rinvio la sentenza "per non aver commesso il fatto".
Corte di Cassazione
Sentenza 20 giugno 2018, n. 28492
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