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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 5 maggio 2021, n. 17178

Acque - Attività di autolavaggio - Reflui industriali - Sversamento e deposito in vasca interrata - Responsabilità per scarico reflui senza autorizzazione - Articolo 137, Dlgs 152/2006 - Esclusione - Ragioni - Assenza di uno scarico ex articolo 74, Dlgs 152/2006 - Abbandono o deposito incontrollato di rifiuti - Responsabilità penale - Articolo 256, Dlgs 152/2006 - Sussistenza - Deposito temporaneo prima della raccolta - Articolo 185-bis, Dlgs 152/2006 - Condizioni - Insussistenza

N.d.R.: la sentenza presenza alcuni refusi. La si riporta nei suoi termini testuali ritenendo arbitrario apportarvi correzioni.

 

Lo sversamento di reflui industriali in una vasca senza autorizzazione, in assenza di scarico in corpo recettore, è gestione illecita di rifiuti, non scarico illecito di acque.
Lo ha ricordato la Cassazione nella sentenza 5 maggio 2021, n. 17178 confermando il sequestro al titolare di un autolavaggio di una vasca interrata contenente acque reflue proveniente dai lavaggi in relazione ai reati ex articolo 137, e 256, comma 1, Dlgs 152/2006. Dal un lato i Supremi Giudici hanno chiarito che la prima fattispecie di reato va esclusa poiché la vasca interrata non presenta uno scarico in corpo recettore (e senza il collegamento al corpo recettore ex articolo 74, Dlgs 152/2006 non vi può essere il reato di scarico illecito).
E dato che siamo fuori dal regime delle acque, i reflui stoccati illecitamente in vasca sono rifiuti e siamo in presenza di un abbandono o deposito incontrollato di rifiuti e quindi della configurabilità del reato ex articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006, essendo esclusa l'ipotesi di deposito temporaneo prima della raccolta ex articolo 185-bis, Dlgs 152/2006 non rinvenendosi le condizioni per la configurabilità della situazione di favore. (FP)

Corte di Cassazione

Sentenza 5 maggio 2021, n. 17178