Sentenza Corte di Cassazione 11 luglio 2018, n. 31621
Sicurezza sul lavoro - Lavori di scavo - Crollo di un immobile - Reato ex articolo 434 del Codice penale - Responsabilità del titolare dell’impresa esecutrice - In caso di mancanza di delega (Ndr: articolo 16, Dlgs 81/2008) – Sussistenza
Nel caso di crollo di edificio causato da lavori di scavo (ex articolo 434 C.p.) in mancanza di delega la responsabilità è in capo al titolare dell'impresa esecutrice.
È quanto ribadisce la Corte di Cassazione con sentenza 11 luglio 2018, n. 31621, con cui i giudici hanno riconosciuto la colpevolezza del proprietario dell'impresa individuale per il crollo di un immobile durante dei lavori di scavo, realizzati in modo difforme da quanto previsto dalle prescrizioni del Piano operativo di sicurezza e del Piano generale. Tale responsabilità è dovuta anche all'inesistenza di una delega ex Dlgs 81/2008 in capo al direttore dei lavori e al coordinatore della sicurezza nominati dall'imprenditore, che conferisca loro i poteri e le responsabilità che sono propri del datore di lavoro.
Nel caso in oggetto i giudici hanno confermato la responsabilità dell'imprenditore lucano per il crollo dell'immobile che era prevedibile essendo a conoscenza delle prescrizioni tecniche che si sarebbero dovute osservare nell'esecuzione dello scavo, non era stata data al fronte dello scavo l'inclinazione adeguata al caso né adottate misure idonee ad evitare fenomeni erosivi e movimenti gravitativi, provocando il crollo di parte dell'immobile.
Corte di Cassazione
Sentenza 11 luglio 2018, n. 31621
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