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Sicurezza sul lavoro
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 23 luglio 2020, n. 22253

Sicurezza sul lavoro - Infortunio in un cantiere - Reato di lesioni ex articolo 590, Codice penale - Rilascio di dichiarazioni mendaci da parte di un lavoratore - Articolo 20, Dlgs 81/2008 - Tutela garanti della sicurezza - Reato di favoreggiamento - Articolo 378, Codice penale - Sussistenza

Il lavoratore che, per tutelare i garanti della sicurezza, rende dichiarazioni utili a sviare le indagini svolte per un sinistro, è responsabile per il reato di favoreggiamento, ex articolo 378, Codice penale. E' quanto stabilisce la Corte di Cassazione con sentenza 23 luglio 2020, n. 22253 dichiarando inammissibile il ricorso del lavoratore che aveva reso dichiarazioni mendaci, che hanno concretato il favoreggiamento contestato, per coprire le responsabilità del datore di lavoro e del responsabile della sicurezza. La Corte ha inoltre confermato quanto stabilito da una precedete sentenza che prevedeva che: "il travisamento delle prova sussiste quando emerge che la sua lettura sia affetta da errore 'revocatorio', per omissione, invenzione o falsificazione". I Giudici della Corte suprema hanno dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato lombardo che mentendo rispetto alle modalità di infortunio sul lavoro accaduto ad un suo collega e avvenuto in sua presenza, avrebbe reso dichiarazioni mendaci utili a sviare le indagini che si svolgevano per quel sinistro, nei confronti del responsabile della sicurezza per l'ipotesi di reato di cui all'articolo 590, Codice penale. (MLS)

Corte di Cassazione

Sentenza 23 luglio 2020, n. 22253