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Responsabilità 231
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 26 ottobre 2020, n. 29584

Responsabilità amministrativa degli Enti - Sicurezza sul lavoro - Esecuzione di lavori in cantiere da parte di una ditta diversa da quella cui erano stati commissionati - Mancato avviso al direttore dei lavori e al coordinatore per l'esecuzione dei lavori - Inosservanza del Piano di sicurezza - Articolo 92, Dlgs 81/2008 - Sussistenza - Violazione norme cautelari - Effetti - Lesioni colpose al lavoratore - Articolo 590, Codice penale - Responsabilità - Sussistenza - Responsabilità amministrativa della persona giuridica - Articolo 25-septies, Dlgs 231/2001 - Sussistenza - Interesse o vantaggio per l'Ente derivante dall'inosservanza delle norme di sicurezza sul lavoro - Articolo 5, Dlgs 231/2001 - Configurabilità - Aumento della produttività e riduzione dei tempi di realizzazione dell'opera - Sussistenza - Differenza tra interesse e vantaggio - Vantaggio misurabile ex post e rilevante ex se - Interesse come parametro eminentemente finalistico da valutarsi ex ante e sussistente anche in relazione a una trasgressione isolata

Il vantaggio per l'Ente che configura la "responsabilità 231" per violazione delle regole di sicurezza sul lavoro è dato dalla maggiore celerità dei lavori in spregio alle regole cautelari.
Confermata dalla Cassazione nella sentenza 26 ottobre 2020, n. 29584 la responsabilità del titolare di una ditta siciliana committente dei lavori di costruzione di un capannone per lesioni colpose ex articolo 590, Codice penale, causate a dei lavoratori appartenenti a una impresa estranea a quella cui erano stati commissionati i lavori e chiamata dall'imputato senza darne avviso al direttore dei lavori e al coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Lo scopo era quello di accelerare i lavori usando anche un'altra impresa, ma violando così il rispetto delle regole cautelari, il quale– ex articolo 92, Dlgs 81/2008 - è garantito dal Piano di sicurezza che tiene conto delle lavorazioni da eseguire, mentre i lavori che avevano causato l'incidente non erano stati in alcun modo programmati e asseverati da tecnici abilitati.
Di qui anche la responsabilità amministrativa della società ex Dlgs 231/2001 (articolo 25-septies) perché il reato causato in violazione delle regole cautelari era stato commesso nell'interesse o vantaggio dell'ente. Tale vantaggio, ha sottolineato la Cassazione, non è solo di tipo patrimoniale (il tipico "risparmio di spesa" ottenuto non osservando la regola cautelare), ma, come nel caso di specie, anche dall'accelerazione dei lavori: usando una ditta estranea al cantiere, nemmeno legata da un contratto di appalto col committente si violavano così le regole cautelari (alle quali si era tenuta la ditta regolare appaltatrice) dalla cui inosservanza sono derivate le lesioni ai lavoratori. (FP)

Corte di Cassazione

Sentenza 26 ottobre 2020, n. 29584