Sentenza Corte di Cassazione 23 agosto 2022, n. 31478
Rifiuti - Servizio pubblico di raccolta - Veicolo per il trasporto - Manovra - Investimento di un passante - Omicidio colposo - Articolo 589, Codice penale - Violazione della normativa antinfortunistica - Responsabilità del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti - Articoli 18 e 19, Dlgs 81/2008 - Estensibilità della responsabilità ai soggetti terzi che si trovino nell'ambiente di lavoro - Sussistenza - Nozione di "luogo di lavoro" (N.d.R.: articolo 62, Dlgs 81/2008) - Zone di svuotamento dei cassonetti stradali - Insussistenza - Utilizzo di un autocompattatore omologato per monoperatore a carico laterale - Obbligo del datore di lavoro di mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi (N.d.R.: articoli 70 e 71, Dlgs 81/2008) - Obbligo di ulteriori verifiche da parte del datore di lavoro - Insussistenza
Le zone di svuotamento dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti, secondo la Suprema Corte, non possono tecnicamente costituire un "luogo di lavoro" ai sensi del Dlgs 81/2008 (Tu Sicurezza).
L'ipotesi alternativa, argomenta la Corte di Cassazione nella sentenza 23 agosto 2022, n. 31478, implicherebbe che qualunque tratto di strada pubblica o privata ove siano posizionati dei cassonetti costituisca di per sé luogo di lavoro,“rimettendo quindi al gestore del servizio di raccolta il compito di provvedere alla messa in sicurezza di aree sulle quali egli non ha potere conformativo, potendo esclusivamente valutare se ricorrere ad un mezzo o ad un altro” al fine di evitare di esporre i lavoratori a rischi di natura lavorativa.
La Suprema Corte ha così annullato (senza rinvio) la sentenza con la quale la Corte di Appello di Torino aveva condannato i responsabili dell’azienda gestore dei rifiuti urbani per l’omicidio colposo (ex articolo 589 C.p.) di un passante, a seguito di investimento avvenuto durante l’effettuazione del servizio di raccolta dei rifiuti, in violazione degli articoli 18 e 19 del "Tu Sicurezza".
Nel caso specifico, il sinistro, pur avvenuto "in occasione dello svolgimento di un'attività lavorativa", non è dipeso secondo il Giudice da una violazione della normativa antinfortunistica: il rischio concretizzatosi, infatti, si è posto al di fuori della sfera di gestione del datore di lavoro che si è limitato ad adibire all'attività un automezzo specificamente omologato quale monoperatore, cui non era interdetta la retromarcia. L'evento, piuttosto, è stato cagionato dalla strutturale difettosità di un automezzo che, pur essendo regolarmente omologato, non consentiva la piena visuale della zona retrostante a causa di un "cono d'ombra". (AG)
Corte di Cassazione
Sentenza 23 agosto 2022, n. 31478
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