Sentenza Corte di Cassazione 12 settembre 2019, n. 37776
Sicurezza sul lavoro - Infortunio mortale - Caduta del lavoratore dall'autocompattatore durante la fase di raccolta e trasporto di rifiuti - Utilizzo di mezzo privo di idonei dispositivi di sicurezza - Responsabilità del fornitore proprietario del mezzo e del datore di lavoro del soggetto deceduto (Ndr: articoli 18 e 23, Dlgs 81/2008) - Sussistenza - Omessa valutazione dei rischi derivanti da interferenze e connessa attività di coordinamento e cooperazione ex articolo 26, Dlgs 81/2008 - Configurabilità - Sussistenza
Colui che fornisce un automezzo per la raccolta di rifiuti privo dei dispositivi di sicurezza previsti dalla normativa vigente, risponde insieme al datore di lavoro per la morte del lavoratore. È quanto sostiene la Corte di Cassazione con sentenza 12 settembre 2019, n. 37776, riscontrando la responsabilità per l'infortunio mortale avvenuto durante la raccolta dei rifiuti da trasportare in discarica, sia della società che aveva materialmente fornito il camion compattatore, di sua proprietà, privo di dispositivi di sicurezza, in violazione della normativa vigente (N.d.R.: articolo 23, Dlgs 81/2008), sia del datore di lavoro che aveva consentito l'utilizzo di un mezzo che, a causa delle condizioni di scarsa manutenzione e delle sue carenze strutturali, non consentiva agli addetti alla rimozione dei cassonetti di espletare la prestazione lavorativa in condizioni di sicurezza. La Corte ricorda inoltre che ai fini degli obblighi di coordinamento e cooperazione connessi ai contratti di appalto, ai sensi dell'articolo 26, Dlgs 81/2008, occorre aver riguardo all'interferenza tra le imprese che cooperano tra loro, che "può essere fonte di ulteriori rischi per l'incolumità dei lavoratori". Nel caso in esame i Giudici hanno ritenuto responsabile anche la società campana, fornitrice dell'autocompattatore, per la morte del lavoratore che durante le operazioni di raccolta rifiuti, risalito sulla pedana posteriore del mezzo in movimento, cadeva battendo violentemente la testa sull'asfalto, poiché l'autocompattatore non era adeguato al trasporto fuori bordo degli addetti alla raccolta, essendo privo di idonei sistemi di ritenuta. (MLS)
Corte di Cassazione
Sentenza 12 settembre 2019, n. 37776
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