Sentenza Tar Campania 20 giugno 2018, n. 4078
Rifiuti - Abbandono - Rimozione e bonifica del sito - Ordinanza sindacale contingibile e urgente - Articolo 192, Dlgs 152/2006 - Destinatario - Curatore fallimentare - Esclusione - Individuazione della responsabilità connessa all'ordine di rimozione dei rifiuti - Creditore al quale sarà assegnato il bene cui ineriscono in senso causativo i rifiuti - Sussistenza
Il curatore fallimentare, non rappresentando né il fallito né la massa dei creditori, non può essere destinatario di un'ordinanza sindacale contingibile e urgente di rimozione dei rifiuti.
Lo ha deciso il Tar Campania nella sentenza 20 giugno 2018, n. 4078 che ha accolto le richieste del curatore fallimentare di una impresa contro l'emanazione di un'ordinanza sindacale ex articolo 192 del Dlgs 152/2006 diretta alla rimozione di rifiuti e totale bonifica in una azienda del napoletano. I Giudici hanno ricordato che il curatore fallimentare non può essere destinatario dell'ordinanza in quanto non rappresenta né il fallito né i creditori, agisce per la realizzazione dei fini che sono propri del fallimento e non può proiettarsi al di fuori di tale scopo fondamentale della procedura fallimentare.
Pertanto l'individuazione della responsabilità connessa all'obbligo di rimozione dei rifiuti può e deve intendersi avvenuta solo dopo la chiusura della procedura fallimentare e dopo l'espletamento della fase di liquidazione. Al creditore al quale sarà assegnato il bene a cui ineriscono, in senso causativo, i rifiuti incomberà la responsabilità della rimozione dei rifiuti medesimi.
Tar Campania
Sentenza 20 giugno 2018, n. 4078
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