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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Ctr Emilia Romagna 14 maggio 2018, n. 1309

Rifiuti - Impianto trattamento e recupero rifiuti non pericolosi - Capannone adibito al trattamento delle ceneri provenienti da inceneritore - Tassazione - Accatastamento in classe E - Articolo 2, comma 40, Dl 262/2006 - Esclusione - Immobile destinato ad attività economiche - Accatastamento in classe D - Legittimità - Sussistenza

È illegittimo l'accatastamento in categoria E (esente da Imu) di un immobile adibito al trattamento di ceneri provenienti da inceneritore, mentre è corretto l'accatastamento in categoria D in quanto produttivo di reddito.
La Commissione tributaria dell'Emilia Romagna nella sentenza 14 maggio 2018, n. 1309 ha accolto i rilievi dell'Agenzia delle Entrare stabilendo che un impianto per il trattamento e recupero di rifiuti speciali non pericolosi ai fini catastali (e relativa tassazione) non va ricompreso nella categoria E, esente da Imu, ma nella categoria D. La società ricorrente sosteneva che poiché l'immobile era usato per il trattamento delle ceneri provenienti da un inceneritore, aveva una destinazione rispondente a esigenze di tipo pubblicistico che caratterizzano gli immobili classificati in categoria E.
In realtà, per i Giudici tributari perché un immobile sia in accatastabile in categoria E deve essere "extra commercium" cioè non destinato a svolgimento di attività economiche. Nell'immobile in questione invece si trattavano le ceneri dell'inceneritore per poi commercializzarle, quindi fare reddito. La Commissione tributaria (col conforto della Cassazione, sentenza 20026/2015) ha ricordato che il Dl 262/2006 (articolo 2, comma 40) esclude che in categoria E possano rientrare immobili destinati a uso commerciale o atti a produrre un reddito proprio.

Commissione tributaria Emilia Romagna

Sentenza 14 maggio 2018, n. 1309