Sentenza Corte di Cassazione 1° aprile 2016, n. 6358
Rifiuti - Tassa rifiuti - Rifiuti speciali - Assimilazione agli urbani - Imballaggi terziari - Assoggettamento alla tassa - Esclusione - Rifiuti speciali assimilati agli urbani - Esenzione dalla tassa - Esclusione - Riduzione - Condizioni
Va disapplicato il regolamento comunale di determinazione della tassa rifiuti che non preveda l'esclusione degli imballaggi terziari stante la loro non assimilabilità assoluta ai rifiuti urbani.
Così si è espressa la Corte di Cassazione nella sentenza 1° aprile 2016, n. 6358 in merito a una vicenda di esenzione dalla Tarsu per una società della Provincia di Caserta che produceva anche rifiuti speciali assimilabili agli urbani. I Supremi Giudici ricordano che i rifiuti degli imballaggi terziari (cosiddetti "imballaggi per il trasporto") non possono essere dai Comuni assimilati agli urbani e non scontano la tassa rifiuti. Ciò vale anche per gli imballaggi secondari se nel Comune non sia attivata la raccolta differenziata.
In ogni caso ai sensi del Dpr 158/1999 (le cui regole valgono anche per la Tari, la tassa rifiuti in vigore dal 2014) ferma resta l'applicazione della tassa ai rifiuti speciali assimilati dal Comune agli urbani, potendo il contribuente solo segnalare all'Amministrazione di avere provveduto all'avvio diretto al recupero dei rifiuti medesimi potendo così beneficiare di una riduzione della tassa, non mai della totale esenzione.
Corte di Cassazione
Sentenza 1° aprile 2016, n. 6358
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