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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 23 agosto 2018, n. 38859

Rifiuti - Materiale ferroso - Trasporto in assenza di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali - Non occasionalità del trasporto - Desumibilità da usura del mezzo di trasporto utilizzato, provenienza dei rifiuti, eterogeneità, quantità, caratteristiche indicative delle precedenti attività di gestione - Fondatezza - Reato di gestione non autorizzata di rifiuti ex articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006 - Sussistenza

L'assenza dell'occasionalità che rende illecito il trasporto rifiuti effettuato senza iscrizione all’Albo gestori ambientali può essere desunta anche dall’usura del cassone del veicolo utilizzato.

È quanto emerge dalla sentenza della Corte di Cassazione 23 agosto 2018 n. 38859 in base alla quale tra gli indici sintomatici del carattere di non occasionalità della condotta di trasporto vi possono essere l'usura del mezzo di trasporto utilizzato, la provenienza dei rifiuti, l'eterogeneità degli stessi, la quantità e le altre caratteristiche da cui si evincono le precedenti attività di gestione.

La Suprema Corte ha così confermato la pronuncia con cui un Giudice del Lazio, basandosi anche sulle circostanze summenzionate rilevate dalla Polizia giudiziaria in sede di controllo su strada del veicolo, aveva ritenuto integrato il reato di gestione non autorizzata di rifiuti ex articolo 256, comma 1 del Codice ambientale da parte di un soggetto che effettuava trasporto di rottami metallici senza la citata iscrizione all'Albo e la documentazione di tracciamento dei residui.

Nella fattispecie a nulla sono valse le opposte deduzioni del trasportatore che giustificava l'occasionalità del trasporto anche in base alla circostanza che lo stesso svolgeva lavoro subordinato di tipo domestico per 25 ore settimanali, attività ritenuta da parte della Magistratura non incompatibile con quella, illecita, di trasporto rifiuti.

 

 

 

Corte di Cassazione

Sentenza 23 agosto 2018, n. 38859