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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 14 marzo 2019, n. 11452

Rifiuti - Fresato di asfalto - Qualifica come sottoprodotto - Articolo 184-bis, Dlgs 152/2006 - Condizioni - Inserimento e utilizzo senza alcun trattamento in un ciclo produttivo - Assenza di stoccaggi a tempo indefinito - Recupero di rifiuti in procedura semplificata - Mancata separazione tra aree rifiuti e aree materie prime - Violazione delle condizioni stabilite dal Dm 5 febbraio 1998 - Reato - Articolo 256, comma 4, Dlgs 152/2006 - Sussistenza - Emissioni in atmosfera - Modifica sostanziale non autorizzata - Reato - Articolo 279, comma 1, Dlgs 152/2006 - Sussistenza - Messa in esercizio dell'impianto - Irrilevanza

Il fresato proveniente dall'asportazione del manto stradale può essere qualificato sottoprodotto solo se viene inserito e utilizzato, senza alcun trattamento e senza stoccaggi a tempo indefinito, nel ciclo produttivo di un impianto.
Tali elementi fattuali, ricorda la Corte di Cassazione nella sentenza 11452/2019, devono essere dedotti e comprovati dalla difesa in giudizio. Ha quindi ben agito il Tribunale di Roma nell'escludere la qualifica di sottoprodotto (e quindi di non rifiuto) del fresato di asfalto "stoccato" all’interno di un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi, in quanto materiale che "non solo deriva da un processo lavorativo che non è funzionale alla sua produzione, ma anche perché, ai fini del suo riutilizzo, è sottoposto a una lavorazione con altri componenti vergini, dando luogo a un materiale dal tratto diverso da quello originario".
Confermata quindi la condanna inflitta al titolare dell'attività, ai sensi dell'articolo 256, comma 4, Dlgs 152/2006 (inosservanza delle prescrizioni autorizzative), per la mancata separazione delle aree di deposito dei rifiuti (conglomerato) da quelle destinate alle materie prime (sabbia e silicio), in violazione di quanto stabilito dal Dm 5 febbraio 1998.
Confermata anche la condanna nei confronti dello stesso soggetto per la modifica non autorizzata di tre impianti di emissioni in atmosfera (ex articolo 279, comma 1, Dlgs 152/2006): per la sussistenza di tale reato, ricorda la Cassazione, "non è richiesto che l'attività inquinante abbia avuto effettivamente inizio".

Corte di Cassazione

Sentenza 14 marzo 2019, n. 11452