Documento riservato agli abbonati:
Accesso riservato
Acque
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 13 dicembre 2018, n. 56094

Acque - Autorizzazione - Scarico di acque reflue industriali senza autorizzazione - Articolo 137, Dlgs 152/2006 - Assimilazione dei reflui industriali a quelli domestici - Condizioni - Prova del rispetto dei casi previsti dall'articolo 101, comma 7, Dlgs 152/2006 - Necessità - Sussistenza - Contestazione dello scarico illecito - Condizioni - Dimostrazione dell'esistenza dello scarico come normato dall'articolo 74, Dlgs 152/2006 - Necessità - Sussistenza

L'assimilazione delle acque reflue industriali alle domestiche è possibile solo se si dimostra di rientrare nei casi individuati dall'articolo 101, Dlgs 152/2006.
Così la Corte di Cassazione nella sentenza 13 dicembre 2018, n. 56094 in relazione al reato di scarico di acque industriali senza autorizzazione posto in essere da una azienda olearia e vinicola siciliana. L'assimilazione dello scarico di acque industriali allo scarico domestico avviene solo nei casi normativamente indicati (articolo 101, commi 7 e 7-bis, Dlgs 152/2006) e chi invoca il regime di favore deve provare di trovarsi nelle condizioni di legge.
Altro principio fissato dalla Cassazione anche a beneficio della contestazione da parte della Magistratura del reato di scarico illecito è "dimostrare" (con qualunque mezzo di prova) lo scarico. Dalla sentenza – pena la cassazione della stessa per vizio di motivazione – deve emergere che è stata argomentata l'esistenza dello scarico, inteso come (articolo 74, Dlgs 152/2006) qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione.

Corte di Cassazione

Sentenza 13 dicembre 2018, n. 56094