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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Consiglio di Stato 11 febbraio 2019, n. 983

Rifiuti - Impianto per lo smaltimento e il recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi - Procedimento di autorizzazione integrata ambientale e di valutazione di impatto ambientale (NdR: articolo 29-quater, e articolo 23, Dlgs 152/2006 - Obbligo di valutazione di incidenza sanitaria (NdR: articolo 9, legge 221/2015) - Insussistenza - Necessità di procedere alla valutazione di incidenza sanitaria qualora sia dimostrato un serio pericolo per la salute pubblica - Obbligo - Principio di precauzione - Sussistenza - Omissione della valutazione di incidenza sanitaria da parte dell'Amministrazione - Conseguenze - Eccesso di potere (NdR: articolo 21-octies, legge 241/1990) - Illegittimità dell'autorizzazione rilasciata - Sussistenza

In virtù del principio di precauzione sebbene nel procedimento autorizzatorio di un impianto rifiuti la valutazione di impatto sanitario non sia obbligatoria, in casi di pericolo per la salute pubblica occorre effettuarla.

Così si è pronunciato il Consiglio di Stato (sentenza 11 febbraio 2019, n. 983) confermando l'annullamento di una serie di atti del procedimento diretto al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale di un impianto per lo smaltimento e il recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi da realizzarsi in Lombardia. La società ricorrente lamentava che si era spinto troppo sul principio di precauzione a danno di quello di proporzionalità, in particolare perché erano stati richiesti approfondimenti istruttori, in particolare la valutazione di impatto sanitario motivata dalla vicinanza dell'impianto ad aree residenziali e attività artigianali.

I Giudici amministrativi hanno ricordato che è vero che in linea di principio nell'ambito del procedimento per il rilascio dell'Aia (o anche della Via) non è obbligatorio procedere alla valutazione di impatto sanitario (prevista dalla legge 221/2015 per un numero limitato di opere), ma è altrettanto vero che occorre effettuarla se durante l'istruttoria si dimostri la sussistenza di un serio pericolo per la salute pubblica. E se l'Amministrazione non la effettua incorre nel tipico vizio dell'eccesso di potere sotto il profilo del mancato approfondimento istruttorio, che rende annullabile il provvedimento adottato (articolo 21-octies, legge 241/1990).

Consiglio di Stato

Sentenza 11 febbraio 2019, n. 983