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Giurisprudenza

Sentenza Consiglio di Stato 11 marzo 2019, n. 1635

Appalti - Gara per la fornitura di arredi - Aggiudicazione - Offerta economicamente più vantaggiosa - Articolo 95, Dlgs 50/2016 - Criteri ambientali minimi - Punteggi premianti - Possesso di certificazione Iso 14001 - Previsione come requisito di valutazione dell'offerta e non di partecipazione alla gara - Legittimità - Sussistenza - Possesso della certificazione in capo alla società partecipante alla gara - Necessità - Certificazione Iso 14001 in capo alla società controllante - Sufficienza - Esclusione

Legittima la gara che inserisce tra i criteri di valutazione dell'offerta il possesso della certificazione Iso 14001 la quale deve essere posseduta dalla partecipante non dalla società controllante.
Importante principio affermato dal Consiglio di Stato (sentenza 11 marzo 2019, n. 1635) nell'ambito di una gara di fornitura di arredi sanitari in Lombardia. Il bando, aggiudicato col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex articolo 95, Dlgs 50/2016, prevedeva il rispetto dei criteri ambientali minimi dando un punteggio aggiuntivo per il possesso della certificazione ambientale Iso 14001. L'impresa ricorrente lamentava che il requisito del possesso della Iso 14001 è un requisito soggettivo e non un criterio valutativo dell'offerta: sarebbe violato il principio di separazione tra requisiti di partecipazione alla gara e requisiti di valutazione dell'offerta.
Per i Giudici tale principio va applicato secondo proporzionalità, ragionevolezza e adeguatezza. Non si può ritenere illegittimo un bando che prevede che il possesso di una certificazione ambientale rientri tra i requisiti di valutazione che possano premiare le caratteristiche organizzative dell'impresa sotto il profilo ambientale (specie se il requisito non è preponderanti su quelli tecnici). Inoltre l'articolo 95 comma 13, Dlgs 50/2016 consente alle Amministrazioni di indicare criteri premiali per la valutazione dell'offerta relativi anche al "minor impatto sulla salute e sull'ambiente". Infine, il possesso della certificazione ambientale deve essere posseduto dalla partecipante al bando di "gara, essendo insufficiente che lo abbia la società controllante.

Consiglio di Stato

Sentenza 11 marzo 2019, n. 1635