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Appalti / Acquisti verdi (Gpp) / Cam
Giurisprudenza

Sentenza Tar Campania 13 novembre 2024, n. 6211

Appalti - Fornitura di bobine di film plastico funzionali alla legatura delle balle di rifiuto prodotte da impianti di trattamento meccanico biologico - Bando di gara - Indicazione dei requisiti tecnico-professionali delle imprese partecipanti ai sensi dell'articolo 100, Dlgs 36/2023 - Possesso di una certificazione ambientale - Dichiarazione dell'impresa di voler dimostrare il rispetto del requisito avvalendosi dell'aiuto di altro soggetto (cd. "avvalimento") ai sensi dell'articolo 104, Dlgs 36/2023 - Possibilità - Sussistenza - Contratto di avvalimento - Necessità della forma scritta per la validità del contratto - Sussistenza - Possibilità di sanare l'irregolarità del contratto dopo la presentazione ("soccorso istruttorio") ai sensi dell'articolo 101, Dlgs 36/2023 - Sussistenza - Genericità del contratto di avvalimento e della documentazione prodotta - Mancata dimostrazione del possesso del requisito di capacità tecnica e professionale - Conseguenze - Esclusione dalla gara - Legittimità - Sussistenza

Se un'impresa si avvale della certificazione ambientale di un'altra per partecipare ad una gara pubblica non basta che alleghi il documento, ma deve dimostrare che il certificato soddisfa i requisiti richiesti dal bando.
Un principio ricordato dal Tar Campania nella sentenza 13 novembre 2024, n. 6211. Una Pubblica Amministrazione aveva bandito una gara per la fornitura di bobine di film plastico funzionali alla legatura delle balle di rifiuto prodotte da impianti di trattamento meccanico biologico. Ai partecipanti era stato chiesto di avere determinati requisiti tecnico-professionali, tra i quali il possesso di una certificazione ambientale. Un partecipante aveva dichiarato di volere soddisfare questo requisito servendosi di un'altra impresa che era in possesso della certificazione. Si tratta di quello che il Codice degli appalti (Dlgs 36/2023) chiama "avvalimento". I rapporti tra l'impresa che partecipa alla gara e quella che fornisce il proprio supporto sono regolati da un contratto redatto in forma scritta.
L'impresa era stata però esclusa dalla gara perché il contratto di definizione dei rapporti con l'altro soggetto che forniva l'ausilio richiesto era troppo generico. I Giudici hanno ritenuto legittimo il comportamento dell'Ente pubblico. Infatti occorreva chiarire nel contratto se l'avvalimento "è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità". In altre parole nel contratto andavano indicate le specifiche risorse che l'impresa terza mette a disposizione del concorrente nell'appalto. Tali indicazioni sono essenziali perché la Pubblica Amministrazione possa correttamente giudicare l'offerta presentata. (FP)

Tar Campania

Sentenza 13 novembre 2024, n. 6211