Sentenza Corte Costituzionale 29 marzo 2019, n. 65
Acque - Servizio idrico integrato - Disciplina - Gestione per ambiti territoriali ottimali regionali o provinciali - Articolo 147, Dlgs 152/2006 - Deroghe - Gestioni idriche esistenti ricadenti in siti paesaggistici ai sensi del Dlgs 42/2004 - Lr Sardegna 25/2017 che modifica la Lr 4/2015 - Definizione di "siti paesaggistici" non coincidente con quella statale - Invasione della competenza esclusiva statale in materia ambientale - Sussistenza - Illegittimità costituzionale
È illegittima la norma regionale della Sardegna che nel salvare le gestioni idriche esistenti dalla riforma del servizio idrico "per ambiti territoriali" ricadenti in "siti paesaggistici" bypassa le norme statali.
La Corte Costituzionale nella sentenza 29 marzo 2019, n. 65 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 8, comma 2, della Lr 25/2017 che ha introdotto il comma 1-quater nella Lr 4/2015 sulla riorganizzazione del servizio idrico integrato. La norma regionale, nello "sposare" il regime di deroghe alla struttura del servizio idrico per Ambiti territoriali regionali (o al massimo provinciali) previsto dall'articolo 147 del Dlgs 152/2006 ha però superato la legge statale. In particolare laddove il Dlgs 152/2006 prevede una deroga per le gestione autonome esistenti relative a sorgenti ricadenti in siti paesaggistici come individuati ex Dlgs 42/2004, la Regione Sardegna ha allargato il campo.
Non è vero quanto sostenuto dalla difesa regionale che la legge regionale avrebbe indicato come di rilievo paesaggistico aree sostanzialmente corrispondenti a quelle già individuate dall'articolo 142 del Dlgs 22 gennaio 2004, n. 42; infatti le due aree – quella regionale e quella statale – non sono sovrapponibili e oltretutto gli interessi sottesi tutelati sono diversi: quelli sotto il Dlgs 42/2004 sono di carattere direttamente ambientale-paesaggistico, mentre nel caso del provvedimento regionale hanno portata primariamente urbanistica. Di qui l'invasione di competenze esclusive statali e l'illegittimità costituzionale della norma.
Corte Costituzionale
Sentenza 29 marzo 2019, n. 65
(Gu 3 aprile 2019 n. 14)
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