Documento riservato agli abbonati:
Accesso riservato
Sicurezza sul lavoro
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 28 marzo 2019, n. 13583

Sicurezza sul lavoro - Infortunio del lavoratore esterno all'azienda – Utilizzo improprio di carrelli elevatori – Posizione di garanzia del datore di lavoro (Ndr: articolo 40, Codice penale) - Anche nei confronti di lavoratori terzi – Sussistenza - Mancata adozione di apposita segnaletica nei luoghi di impiego dei mezzi – Omessa vigilanza – Violazione norme antinfortunistiche – Articoli 70 e 71, Dlgs 81/2008 – Responsabilità – Sussistenza

Il datore di lavoro che abbia determinato l'insorgere di una fonte di pericolo, è responsabile per gli infortuni occorsi non solo ai propri dipendenti ma anche a lavoratori esterni all'azienda. È quanto dispone la Corte di Cassazione con sentenza 28 marzo 2019, n. 13583 ribadendo che la posizione di garanzia del datore di lavoro per violazione delle norme antinfortunistiche (articoli 70 e 71, Dlgs 81/2008) è indipendente dall'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con il lavoratore, ma è configurabile in ogni situazione in cui la prestazione sia posta in essere in un ambiente che "possa definirsi di lavoro". Nel caso in esame i Giudici hanno ravvisato la responsabilità dell'imputato campano, titolare principale della posizione di garanzia, per aver omesso di adottare misure atte a scongiurare un utilizzo improprio dei carrelli elevatori e non aver adottato l'apposita segnaletica nei luoghi in cui i mezzi venivano impiegati, tale violazione ha causato l'infortunio del lavoratore terzo messosi alla guida del carrello elevatore, creando un nesso causale tra l'evento dannoso e la violazione.

Corte di Cassazione

Sentenza 28 marzo 2019, n. 13583