Sentenza Corte di Cassazione 28 luglio 2023, n. 32959
Sicurezza sul lavoro - Nozione di luogo di lavoro (N.d.R.: articolo 62, Dlgs 81/2008) - Ogni luogo in cui venga svolta e gestita una qualsiasi attività implicante prestazioni di lavoro, indipendentemente dalle finalità della struttura e dell'accesso ad essa di terzi estranei all'attività lavorativa - Sussistenza - Obblighi del datore di lavoro - Adozione di misure idonee alla prevenzione di incendi e a garantire la conformità dei luoghi di lavoro ai requisiti di sicurezza, messa a disposizione di attrezzature conformi ai requisiti di sicurezza, salvaguardia dei lavoratori da rischi elettrici (articoli 46, 64, 70 e 80, Dlgs 81/2008) - Violazione - Responsabilità ex Dlgs 81/2008 - Sussistenza - Abbandono e deposito incontrollati di rifiuti - Responsabilità ex articolo 256, comma 2, Dlgs 152/2006 - Sussistenza
Nella nozione di luogo di lavoro, rilevante ex Dlgs 81/2008, rientra ogni luogo in cui si svolge un'attività implicante prestazioni di lavoro, indipendentemente dalla finalità della struttura e dall'accesso di terzi.
Lo ha ribadito la Corte di Cassazione (sentenza 32959/2023), pronunciandosi sul ricorso presentato dal titolare di un opificio condannato dal Tribunale di Napoli per diverse violazioni della normativa antinfortunistica ex Dlgs 81/2008. In particolare, per aver omesso di assicurare la presenza di un sistema antincendio e la conformità dei luoghi di lavoro ai requisiti di sicurezza. Il ricorrente veniva inoltre condannato ex articolo 256, comma 2, Dlgs 152/2006 per aver abbandonato in maniera incontrollata scarti di lavorazione di scarpe, ritenuti rifiuti non pericolosi prodotti dall'azienda.
La Corte respinge la tesi difensiva che contestava la qualificazione del locale come luogo di lavoro, e dunque l'applicabilità della disciplina antinfortunistica, sottolineandone la natura di mero deposito. Sul punto la Corte ricorda che per luogo di lavoro, ai fini della sussistenza dell'obbligo di attuare le norme antinfortunistiche, rientra "ogni luogo in cui venga svolta e gestita una qualsiasi attività implicante prestazioni di lavoro, indipendentemente dalle finalità della struttura in cui essa si esplichi e dell'accesso ad essa da parte di terzi estranei all'attività lavorativa".
Nella specie, precisa la Corte, la qualificazione di "luogo di lavoro" dell'immobile era confermata dalla presenza di scarti della produzione e prodotti semilavorati, sintomatici della funzionalità dei macchinari ivi presenti. (IM)
N.d.R.: il presente provvedimento viene pubblicato nei suoi termini testuali ritenendo arbitrario procedere alla correzione di eventuali errori in esso contenuti.
Corte di Cassazione
Sentenza 28 luglio 2023, n. 32959
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