Ordinanza Corte di Cassazione 11 aprile 2019 n. 10156
Rifiuti - Tassa sui rifiuti (Tari) - Presupposto impositivo - Articolo 1, comma 641, legge 147/2013 - Possesso di locali potenzialmente suscettibili di produrre rifiuti - Albergo - Dichiarazione di chiusura stagionale - Elemento di prova che legittima l'esonero dalla tassa - Insufficienza - Prova della concreta inutilizzabilità della struttura - Necessità
La tassa rifiuti (Tari) è dovuta dall'albergo se esiste l'oggettiva possibilità di usufruire del servizio, a prescindere dalla sua fruizione, quindi anche durante la chiusura stagionale il tributo è dovuto.
La Corte di Cassazione con ordinanza 11 aprile 2019 n. 10156 ha annullato la decisione della Commissione tributaria della Campania che aveva dato ragione a un albergo il quale sosteneva che la Tari non era dovuta per il periodo di chiusura stagionale. Una circostanza che ad avviso dei Giudici tributari del merito, "che non può essere ignorata se indicata in apposita denuncia/variazione".
Non la pensa così la Cassazione. L'articolo 1, comma 641, legge n. 147 del 2013 che ha regolamentato la nuova tassa rifiuti (Tari) dal 1° gennaio 2014 – in continuità peraltro con la Tarsu – ha individuato il presupposto dell'imposta nel possesso di locali potenzialmente suscettibili di produrre rifiuti. Il regolamento sulla Tari del Comune dove è ubicato l'albergo ritiene sufficiente la potenzialità di locali ed aree a produrre rifiuti, e neppure contempla, come ipotesi esonerativa, la chiusura stagionale dell'attività alberghiera. Perché si possa beneficiare dell'esonero non basta la dichiarazione di chiusura stagionale dell'attività ma occorre allegare e provare la concreta inutilizzabilità della struttura.
Corte di Cassazione
Ordinanza 11 aprile 2019 n. 10156
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