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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Giustizia Ue 8 maggio 2019, causa C-305/18

Rifiuti - Realizzazione di impianti di incenerimento o incremento della capacità degli impianti esistenti - Articolo 35 del Dl 12 settembre 2014, n. 133 convertito dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 e Dpcm 10 agosto 2016 - Qualificazione degli impianti di incenerimento dei rifiuti come infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale - Contrasto con l'articolo 4 della direttiva 2008/98/Ce sulla gerarchia dei rifiuti - Esclusione - Aumento degli inceneritori e l'incremento di capacità degli impianti esistenti - Sottoposizione a valutazione ambientale strategica - Necessità - Inclusione nella nozione di "piani e programmi" ai sensi della direttiva 2001/42/Ce - Sussistenza

Secondo la sentenza 8/5/2019 della Corte Ue una normativa come quella che ha "mappato" gli impianti di incenerimento (Dpcm 10 agosto 2016) andrebbe sottoposta a valutazione ambientale strategica (Vas).
La Corte di Giustizia Ue (sentenza 8 maggio 2019, causa C-305/18) è stata chiamata a rispondere ai dubbi del Giudice italiano nell'ambito di un procedimento per l'annullamento del Dpcm 10 agosto 2016 che ha definito la carenza impiantistica e individuato gli impianti di incenerimento necessari sul territorio nazionale (ai sensi dell'articolo 35 del Dl 133/2014, convertito dalla legge 164/2014, cosiddetto "Sblocca Italia"). Rispondendo a due questioni pregiudiziali la Corte ha sottolineato che una norma come il Dpcm 10 agosto 2016 rientrerebbe tra quella tipologia di disposizioni che andrebbero sottoposte a valutazione ambientale strategica ai sensi della direttiva 2001/42/Ce.
E questo per due ragioni: da un lato sono soggetti a Vas i Piani e i Programmi la cui adozione sia disciplinata da disposizioni legislative o regolamentari nazionali, le quali determinino le Autorità competenti per adottarli nonché la loro procedura di elaborazione (ed è il caso italiano); dall'altro sono soggetti ad una valutazione ambientale sistematica i Piani e i Programmi elaborati per determinati settori (come quello rifiuti) e che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione di progetti sottoposti a Via (come gli inceneritori).

Infine la Corte ha "salvato" la norma italiana nella parte in cui dichiara gli impianti di incenerimento come "strutture di interesse strategico nazionale": tale norma è compatibile con la "gerarchia dei rifiuti" ex direttiva 2008/98/Ce. (F.P.)

Corte di Giustizia dell'Unione europea

Sentenza 8 maggio 2019, causa C‑305/18

Rinvio pregiudiziale - Ambiente - Direttiva 2008/98/Ce - Recupero o smaltimento dei rifiuti - Istituzione di un sistema integrato di gestione dei rifiuti che garantisca l'autosufficienza nazionale - Realizzazione di impianti di incenerimento o incremento della capacità degli impianti esistenti - Qualifica degli impianti di incenerimento come "infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale" - Rispetto del principio della "gerarchia dei rifiuti" - Direttiva 2001/42/Ce - Necessità di procedere ad una "valutazione ambientale"