Sentenza Consiglio di Stato 22 aprile 2024, n. 3626
Rifiuti - Individuazione tramite Dpcm del fabbisogno impiantistico ex articolo 35, Dl 133/2014, convertito dalla legge 164/2024 - Approvazione del Dpcm 10 agosto 2016 - Natura di Piano o Programma - Sussistenza - Mancato espletamento della procedura di valutazione ambientale strategica (Vas) ex Dlgs 152/2006 - Conseguenze - Annullamento del Dpcm - Ordine del Giudice all'Amministrazione di emanare un nuovo Dpcm - Mancata ottemperanza - Diritto sopravvenuto - Articolo 198-bis, Dlgs 152/2006 inserito dal Dlgs 116/2020 - Emanazione del Programma nazionale di gestione rifiuti ex Dm 24 giugno 2022, n. 257 - Improcedibilità dell'ordine di emanare un nuovo Dpcm con la "mappatura" degli impianti in quanto già assolto dall'emanato Programma nazionale gestione rifiuti - Sussistenza
N.d.R.: con la sentenza 26 aprile 2022, n. 4987 il Tar Lazio ordinava alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di reiterare l’iter di approvazione del Dpcm. Con la presente sentenza 22 aprile 2024, n. 3626 il Consiglio di Stato in riforma della sentenza 4987/2022 ha dichiarato l’improcedibilità dell’azione perché nel frattempo l’articolo 198-bis del Dlgs 152/2006 come introdotto dal Dlgs 116/2020 aveva incaricato il MinAmbiente di predisporre il Programma nazionale di gestione rifiuti poi approvato con Dm Ambiente 24 giugno 2022 n. 257 che superava l’ordine del Giudice di emanare il Dpcm di cui sopra.
Consiglio di Stato
Sentenza 22 aprile 2024, n. 3626
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
Sentenza
sul ricorso numero di registro generale 5720 del 2022, proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero della transizione ecologica, ora dell'ambiente e della sicurezza energetica, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato (omissis);
contro
le associazioni di promozione sociale M. e V., non costituite in giudizio;
per la riforma
della sentenza Tar Lazio, sede di Roma, Sezione I, 26 aprile 2022 n. 4987, che ha accolto il ricorso n. 6912/2021 R.G. proposto per l'ottemperanza, alla sentenza Tar Lazio, sede di Roma, Sezione I, 6 ottobre 2020 n.10088, che aveva a sua volta accolto il ricorso n.14990/2016 R.G. proposto per l'annullamento del Dpcm 10 agosto 2016, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 5 ottobre 2016 n. 233, emesso in attuazione dell'articolo 35 comma 1 del Dl 12 settembre 2014 n. 133, convertito con modificazioni dalla l. 11 novembre 2014 n. 164 e avente ad oggetto la "Individuazione della capacità complessiva di trattamento degli impianti di incenerimento di rifiuti urbani e assimilabili in esercizio o autorizzati a livello nazionale, nonché individuazione del fabbisogno residuo da coprire mediante la realizzazione di impianti di incenerimento con recupero di rifiuti urbani e assimilati";
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di Consiglio del giorno 27 marzo 2024 il Consigliere (omissis) e viste le conclusioni delle parti come da verbale;
1.1. L'articolo 35 comma 1 del Dl 12 settembre 2014 n. 133, rubricato: "Misure urgenti per la realizzazione su scala nazionale di un sistema adeguato e integrato di gestione dei rifiuti urbani e per conseguire gli obiettivi di raccolta differenziata e di riciclaggio. Misure urgenti per la gestione e per la tracciabilità dei rifiuti nonché per il recupero dei beni in polietilene" prevedeva che entro un certo termine "il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano" dovesse emanare un decreto con cui individuare "a livello nazionale la capacità complessiva di trattamento di rifiuti urbani e assimilati degli impianti di incenerimento in esercizio o autorizzati a livello nazionale, con l' indicazione espressa della capacità di ciascun impianto, e gli impianti di incenerimento con recupero energetico di rifiuti urbani e assimilati da realizzare per coprire il fabbisogno residuo".
2. Il decreto in questione è stato effettivamente emanato, come Dpcm 10 agosto 2016, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 5 ottobre 2016 n. 233, ed è inteso, in sintesi estrema e per quanto qui interessa, a incrementare la capacità di funzionamento di quaranta impianti di incenerimento dei rifiuti su quarantadue censiti come esistenti e operativi sul territorio nazionale, nonché a creare nuovi impianti di tale tipo, prevedendone la localizzazione (cfr. la sentenza ottemperanda, in particolare a p. 26).
3. Le associazioni ambientaliste attuali ricorrenti per ottemperanza hanno a suo tempo impugnato avanti il Tar Lazio sede di Roma questo decreto 10 agosto 2016, deducendo fra l'altro nel corrispondente motivo di ricorso che esso, sempre in estrema sintesi, sarebbe stato riconducibile alla nozione di "piano o programma" soggetto come tale a valutazione ambientale strategica – Vas ai sensi degli articoli 11 e ss. del Dlgs 3 aprile 2006 n.152, come noto attuativo in merito delle norme europee della direttiva 42/2001/Ce.
4. Con la sentenza della cui ottemperanza si tratta, il Tar Lazio Roma ha accolto questo motivo di ricorso. Previo rinvio pregiudiziale sul punto, deciso con sentenza della Corte di Giustizia Ue Sezione VI 8 maggio 2018 in C-305/18, il Tar ha infatti condiviso la tesi delle associazioni ricorrenti e ritenuto che il decreto in questione andasse effettivamente qualificato come "Piano o programma" e lo ha annullato perché adottato senza previa Vas.
5. La sentenza in questione, Tar Lazio Roma, Sezione I, 6 ottobre 2020 n. 10088 è passata in giudicato.
6. Successivamente, le associazioni ambientaliste già ricorrenti nel giudizio di legittimità hanno presentato alla Regione Lazio una diffida 12 aprile 2021 (doc. 3 in I grado ricorrenti in ottemperanza) volta a far sì che la Regione stessa riducesse il carico termico degli impianti di incenerimento presenti sul proprio territorio e annullasse eventuali autorizzazioni integrate ambientali rilasciate per ulteriori potenziamenti di essi, ovvero per l'apertura di nuovi impianti, ripristinando così la situazione antecedente al decreto annullato, ma non hanno ricevuto risposta.
7. Su questo presupposto, hanno agito contro la Presidenza del Consiglio per l'ottemperanza al giudicato di cui sopra.
8. Con la sentenza di cui meglio in epigrafe, il Tar , preso atto che nessuna attività in merito risultava compiuta dalla Presidenza del Consiglio, ha accolto il ricorso, ha dichiarato "l'obbligo per le amministrazioni statali intimate di attivarsi, per i profili di competenza, al fine di emanare un nuovo Dpcm previa verifica ambientale sotto forma della Vas", ha assegnato un termine per provvedere ed ha nominato, per il caso di ulteriore inerzia, un Commissario ad acta.
9. Contro questa sentenza, hanno proposto impugnazione la Presidenza del Consiglio ed il Ministero competente alla proposta (denominato, come si precisa per chiarezza, al momento di approvazione del Dl 133/2014 "dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare", al momento di proposizione dell'appello "della transizione ecologica" e attualmente "dell'ambiente e della sicurezza energetica") con appello che contiene un unico articolato motivo di violazione della normativa sopravvenuta, ovvero dell'articolo 198-bis del Dlgs 152/2006, così come inserito dall'articolo 2 comma 1 del Dlgs 3 settembre 2020 n.116.
9.1 La nuova norma in questione prevede un "Programma nazionale per la gestione dei rifiuti", predisposto e approvato dal Ministero dell'ambiente ed assoggettato in modo espresso a Vas, programma che fra l'altro, ai sensi del comma 3 lettera b) dell'articolo, contiene la "ricognizione impiantistica nazionale, per tipologia di impianti e per Regione".
9.2 A dire della difesa dell'amministrazione, questo nuovo adempimento comprende e supera i contenuti del Dpcm annullato, e quindi non vi sarebbe possibilità di una sua riedizione, dato che il Ministero competente, con decreto 24 giugno 2022 n. 257 (doc. 1 appello) ha già provveduto ad approvare il programma nazionale in questione a valere per gli anni dal 2022 al 2028.
9.3 L'amministrazione ritiene quindi che, concordemente con quanto affermato da questo Consiglio in tema di "giudicato a formazione progressiva", ci si troverebbe di fronte ad un caso in cui la normativa sopravvenuta ha reso ineseguibile il giudicato originario.
10. Alla camera di Consiglio del giorno 14 marzo 2024, la Sezione ha trattenuto il ricorso in decisione.
11. All'esito, il Collegio ritiene l'appello sia fondato e vada accolto e che quindi il ricorso di I grado vada dichiarato improcedibile. L'adempimento al quale la sentenza impugnata costringeva l'amministrazione non è infatti più attuale a causa della normativa sopravvenuta – di cui si deve tener conto sulla base della nota sentenza dell'Adunanza plenaria di questo Consiglio 9 giugno 2016 n.11— dell'articolo 2 comma 1 Dlgs 3 settembre 2020 n.116. La norma ha effettivamente introdotto nel Dlgs 152/2006 il citato articolo 198 bis, che prevede il programma nazionale dei rifiuti, e con ciò ha previsto il nuovo strumento di pianificazione di cui si è detto, che ingloba e supera le previsioni che dovevano essere contenute nel Dpcm emesso ai sensi dell'articolo 35 del Dl 133/2014 per il quale è causa.
12. Si deve decidere quindi così come in dispositivo, sussistendo giusti motivi per compensare le spese.
PQM
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello di cui in epigrafe (ricorso n.5720/2022 R.G.), lo accoglie e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara improcedibile il ricorso di I grado ( Tar Lazio Roma, n.14990/2016 R.G.).
Spese del giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di Consiglio del giorno 27 marzo 2024 con l'intervento dei Magistrati:
(omissis)
Depositata in segreteria il 22 aprile 2024