Sentenza Tar Lazio 26 luglio 2019, n. 10049
Imballaggi - Riconoscimento di sistema autonomo per gestione di imballaggi primari in plastica (Pet) - Decreto direttoriale 24 aprile 2018 - Articolo 221, Dlgs 152/2006 - Presupposti - Locuzione "rifiuti propri" - Esclusione di logiche di appartenenza a favore di parametri quantitativi - Legittimità - Articolo 218, comma 1, lettera r), Dlgs 152/2006 - Qualifica di "produttori" - Attività di trasformazione delle materie prime di imballaggio - Rientrano - Natura bifasica del procedimento - Rilascio di autorizzazione provvisoria in funzione della successiva verifica - Periodo temporale di due anni previsto per la conclusione della fase sperimentale - Legittimità - Sussistenza
N.d.R.: la presente sentenza è stata confermata dalla sentenza Consiglio di Stato 26 gennaio 2021, n. 781.
Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso contro il decreto del 24 aprile 2018 con cui il MinAmbiente ha riconosciuto un sistema autonomo consortile per la gestione diretta degli imballaggi in plastica (Pet) per liquidi alimentari.
Il Giudice amministrativo laziale (sentenza 10049/2019) non ha ritenuto fondato alcuno dei motivi di ricorso contro il decreto ministeriale, a partire da quello relativo alla mancanza del requisito di gestione dei "rifiuti propri" da parte del sistema autonomo, richiesto dall'articolo 221 del Dlgs 152/2006: trattandosi di rifiuti da imballaggi primari (urbani), infatti, è la stessa struttura del sistema di ripresa dei rifiuti ad escludere la possibilità per i singoli produttori di ritirare i "propri" rifiuti di imballaggio; l'obbligo in questione, quindi, va inteso come collegato alla tipologia di imballaggi corrispondente a quella immessa al consumo (polietilene tereftalato ovvero "Pet", nel caso specifico).Del pari infondati i motivi di ricorso centrati sulla mancanza di qualifica di "produttori" dei nuovi consorziati, i quali, invece, producendo bottiglie in Pet per poi riempirle, rientrano a pieno titolo nella definizione ai sensi dell’articolo 218 del Dlgs 152/2006.
Il Giudice ha bocciato infine i motivi di ricorso tesi a far valere l’assenza dei presupposti richiesti dal Dlgs 152/2006 per il riconoscimento e la carenza di istruttoria e motivazione dello stesso, confermando la piena legittimità della natura "bifasica" – basata su una prima fase che si conclude con l'adozione di un provvedimento di riconoscimento provvisorio, e su una seconda fase di verifica - del procedimento.
Tar Lazio
Sentenza 26 luglio 2019, n. 10049
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