Sentenza Tribunale di Roma 9 febbraio 2022, n. 2364
Imballaggi - Versamento del contributo ambientale Conai (Cac) - Principio di irripetibilità dei pagamenti - Articolo 224, comma 9, Dlgs 152/2006 - Sussistenza - Esclusione dell'assoggettamento del medesimo bene ad altro contributo ambientale - Articolo 237, comma 8, Dlgs 152/2006 - Efficacia retroattiva - Sussistenza - Diritto dell'operatore commerciale di opzione del Consorzio al quale versare i relativi contributi - Insussistenza - Definizione di imballaggio e di rifiuto di imballaggio - Articolo 218, Dlgs 152/2006 - Criteri interpretativi di cui all'allegato E, Parte IV, Dlgs 152/2006 - Qualificazione di imballaggio rimessa a un giudizio ex post - Insussistenza - Obbligo degli operatori economici di favorire la transizione verso un'economia circolare conformemente al principio "chi inquina paga" e secondo il principio di responsabilità condivisa - Articolo 219, comma 2, Dlgs 152/2006 - Sussistenza - Funzioni del Conai - Articolo 224, Dlgs 152/2006 - Meccanismo di pagamento del contributo ambientale - Rapporti fra il Conai e il Consorzio per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene - Articolo 234, Dlgs 152/2006 - Rapporto di sovrapposizione - Insussistenza
Tribunale
Sentenza 9 febbraio 2022, n. 2364
Documento riservato agli abbonati
Documento riservato agli abbonati. Se sei abbonato, fai login per accedere.
Oppure acquista uno di questi servizi: