Sentenza Corte di Cassazione 4 settembre 2019, n. 37000
Sicurezza sul lavoro - Cantiere in area boschiva - Operazioni di disboscamento - Infortunio del lavoratore colpito da un tronco durante i lavori di taglio della vegetazione - Responsabilità del datore di lavoro per lesioni personali ex articolo 590, Codice penale - Sussistenza - Obbligo non delegabile del datore di lavoro di valutare i rischi specifici ex articolo 28, Dlgs 81/2008 - Sussistenza - Obbligo in capo al datore di lavoro di assicurare adeguata e sufficiente formazione in materia di sicurezza, ex articolo 37, Dlgs 81/2008 - Sussistenza
Nei cantieri posti in aree boschive il datore di lavoro ha l'obbligo di valutare i rischi specifici per i lavoratori, anche in presenza di delega in ordine alla sicurezza. È quanto ricorda la Corte di Cassazione con sentenza 4 settembre 2019, n. 37000, richiamando l'obbligo in capo al datore di lavoro di effettuare la valutazione dei rischi e predisporre il relativo documento (Dvr) ai sensi dell'articolo 28, Dlgs 81/2008. La delega a terzi della compilazione del Dvr non esonera il datore di lavoro dall'obbligo di verificarne l'adeguatezza e l'efficacia, di informare i lavoratori dei rischi connessi alle lavorazioni in esecuzione o all'ambiente di lavoro, e di fornire loro una formazione sufficiente ed adeguata, ai sensi dell'articolo 37, Dlgs 81/2008. Nel caso specifico i Giudici hanno ravvisato la responsabilità in capo all'imputato piemontese per l'infortunio occorso a un operaio che, non adeguatamente formato e addestrato sulle manovre di taglio con la motosega in violazione dell'articolo 37, Dlgs 81/2008, veniva colpito con violenza sul volto da un tronco.
Corte di Cassazione
Sentenza 4 settembre 2019, n. 37000
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