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Sicurezza sul lavoro
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 2 aprile 2019, n. 14270

Sicurezza sul lavoro - Attività di smaltimento di materiale di risulta - Infortunio del lavoratore - Caduta in una fossa biologica - Responsabilità del datore di lavoro - Omessa valutazione dei rischi del luogo di lavoro - Articolo 15, Dlgs 81/200 - Lesioni colpose ex articolo 590, Codice penale – Sussistenza

Il datore di lavoro ha l'obbligo di valutare tutti i rischi presenti nei luoghi di lavoro dove si effettua attività di smaltimento di materiali di risulta. È quanto ricorda la Corte di Cassazione con sentenza 2 aprile 2019, n. 14270, dichiarando la responsabilità del datore di lavoro per l'infortunio occorso al lavoratore intento allo smaltimento di materiali di risulta, caduto con una gamba in una fossa biologica chiusa male. Il datore di lavoro ha l'obbligo cautelare di valutare sotto ogni profilo la sicurezza dei luoghi di lavoro nei quali i dipendenti svolgono la loro attività, così da soppesare tutti i rischi al fine di accertarne l'idoneità ai sensi della norma generale di cui all'articolo 15, Dlgs 81/2008. Nel caso in esame i giudici hanno dichiarato la colpevolezza dell'imputato toscano per aver fatto accatastare il materiale di risulta in un'area adiacente al luogo di lavoro, dove era allocata la fossa biologica in cui l'infortunato era caduto, senza aver prima controllato il sito.

Corte di Cassazione

Sentenza 2 aprile 2019, n. 14270