Sentenza Corte di Cassazione 18 novembre 2019, n. 46586
Rifiuti - Residui inerti coincidenti con residui di estrazione nelle cave - Abbandono/deposito incontrollato dei residui di lavorazione sul sito aziendale in cui sono stati prodotti - Qualifica come sottoprodotti ex articolo 184-bis del Dlgs 152/2006 - Non configurabilità - Condizione del riutilizzo del materiale nello stesso processo di produzione o successivo (da parte del produttore o terzi) - Vendita ad azienda terza che realizza reinterri valevole come riqualificazione dei residui quali sottoprodotti sotto il profilo del soddisfacimento della condizione del riutilizzo - Irrilevanza - Qualifica di rifiuto (Ndr: ex articolo 183, comma 1, lettera a) Dlgs 152/2006) - Sussistenza - Riqualificazione dei rifiuti quali sottoprodotti tramite vendita ad azienda terza che effettua reintegri - Limiti - Sussistenza - Gestione non autorizzata di rifiuti speciali non pericolosi - Reato ex articolo 256, comma 1, lettera a) del Dlgs 152/2006 - Sussistenza.
La natura di rifiuto, acquisita con elementi positivi (volontà/necessità di disfarsene) e negativi (assenza dei requisiti di sottoprodotto), non viene meno con la cessione onerosa dei rifiuti inerti. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 46586 del 18 novembre 2019 in merito ai residui di lavorazione, all’interno delle cave, abbandonati/depositati sul sito aziendale in cui sono stati prodotti e che il Comune nel lucchese aveva ordinato di rimuovere. Esclusa la natura di sottoprodotto, in mancanza di una delle condizioni di cui all'articolo 184-bis del Dlgs 152/2006, si conferma dunque la natura di rifiuto degli inerti in questione e la condanna per gestione non autorizzata di rifiuti speciali pericolosi ex articolo 256, comma 1 lettera a) del decreto citato. La Cassazione ha inoltre ricordato come non è ammissibile una riqualificazione del residuo già diventato rifiuto come sottoprodotto e ciò anche quando il produttore venda gli inerti ad un'azienda terza che realizza reinterri: la qualifica di rifiuto non si perde con l'accordo tra privati. I Supremi giudici, hanno inoltre ribadito che nell'accertamento della natura di rifiuto occorre verificare a monte il rapporto tra il prodotto ed il suo produttore e, soprattutto, la volontà/necessità di questi di disfarsi del bene. (TG)
Corte di Cassazione
Sentenza 18 novembre 2019, n. 46586
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