Sentenza Corte di Cassazione 12 marzo 2019, n. 10873
Rifiuti - Gestione di una discarica non autorizzata di rifiuti speciali - Responsabilità penale - Articolo 256, comma 2, Dlgs 152/2006 - Estinzione del reato per prescrizione - Effetti - Articolo 256, comma 3, Dlgs 152/2006 - Cessazione della confisca - Legittimità - Sussistenza
La dichiarazione di estinzione del reato fa venir meno la confisca, poiché vige il principio secondo il quale non può essere disposta la confisca dell'area adibita a discarica abusiva in caso di estinzione del reato.
Così si è espressa la quarta Sezione della Cassazione nella sentenza 12 marzo 2019, n. 10873 revocando una precedente pronuncia di Cassazione, accogliendo la doglianza dell'imputato che assumeva che la precedente pronuncia di legittimità era incorsa in un errore di fatto per non avere colto l'intervenuta prescrizione del reato di gestione di una discarica non autorizzata di rifiuti speciali in Lombardia. Dall'esame della documentazione era emerso un errore nella individuazione della consumazione del reato e quindi di riflesso un errore nel computo della prescrizione.
Una volta rideterminati i termini e dichiarata la prescrizione del reato, essa ha riflessi sulla confisca, poiché la dichiarazione di estinzione del reato fa venir meno la confisca in quanto vige il principio secondo il quale non può essere disposta la confisca dell'area adibita a discarica abusiva in caso di estinzione del reato né a norma dell'articolo 256, comma 3, Dlgs 152/2006, né a norma dell'articolo 240, comma 2, Codice penale.
Corte di Cassazione
Sentenza 12 marzo 2019, n. 10873
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
La Suprema Corte di Cassazione
Sezione quarta penale
(omissis)
ha pronunciato la seguente
Sentenza
sul ricorso proposto da:
M.M.P.M. nato a (omissis) il (omissis)
avverso la sentenza del 5 ottobre 2017 della Corte di Cassazione di Roma udita la relazione svolta dal Consigliere (omissis);
sentite le conclusioni del PG (omissis) che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
udito il difensore avvocato (omissis) in difesa di M.M.P.M., che insiste per l'accoglimento del ricorso.
Ritenuto in fatto
1. M.M.P.M. ha proposto ricorso avverso la sentenza emessa dalla Terza Sezione della Corte di Cassazione, con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso avente ad oggetto la pronuncia emessa dalla Corte di Appello di Milano il 28 marzo 2017, che riformando parzialmente quella del Tribunale di Milano, lo aveva assolto dal reato di gestione non autorizzata di rifiuti, consistita nell'aver svolto un'attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi in assenza dì autorizzazione (capo a della rubrica), limitatamente alla condotta di aver gestito "cumuli di calcestruzzo derivante dal lavaggio delle autobetoniere in prossimità delle aree di transito" e di conseguenza rideterminato la pena, avendo confermato nel resto l'appellata sentenza che lo aveva riconosciuto colpevole, oltre che delle residue contestazioni del reato di cui al capo a [articolo 256, comma 1, lettera a), Dlgs n. 152 del 2006], contestate come commesse tra il 25 ottobre 2011 ed il 3 luglio 2012, anche del reato di cui al capo b [articolo 356, comma 2, in relazione al comma 1, lettera a) Dlgs n. 152 del 2006, contestato come commesso in data 3 luglio 2012], per aver effettuato all'interno del sito aziendale un'attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi con plurime inosservanze delle condizioni di cui al Dm 5 febbraio 1998 e di quelle contenute nella comunicazione di rinnovo attività dì recupero del 14 febbraio 2008 ai sensi degli articoli 214 e 216 T.u.a., di cui al capo c [articolo 256, comma 4, Dlgs n. 152 del 2006, contestato come accertato il 25 ottobre 2011, il 4 gennaio 2012 ed il 3 luglio 2012], per aver realizzato abusivamente un terrapieno in assenza di p.d.c. realizzando una modificazione permanente del suolo in edificato, di quello di cui al capo d [articolo 44, comma 1, lettera b), Dpr n. 380 del 2001, contestato come accertato in data 25 ottobre 2011] e di quello di cui al capo e [articolo 256, comma 3, Dlgs n. 152 del 2006, contestato come accertato il 25 ottobre 2011], consistito nella gestione di una discarica non autorizzata di rifiuti speciali non pericolosi con modifica sostanziale dello stato dei luoghi e progressivo degrado ambientale.
Il ricorrente assume che la Corte di Cassazione, dinanzi alla quale era stato censurato che la Corte di Appello non avesse dichiarato estinto per prescrizione il reato sub e), è incorsa in errore di fatto laddove ha affermato che, in presenza di un sequestro della res, l'imputato aveva proseguito nell'attività e pertanto la data di consumazione del reato in parola non poteva farsi coincidere con quella del sequestro (25 ottobre 2011), ma con quella della cessazione della permanenza, individuata nel 3 luglio 2012. Tale errore non ha permesso al Giudice di legittimità di cogliere che il reato risultava prescritto con il decorso del 25 ottobre 2016 o al più tardi alla data del 4 gennaio 2017, ove si fosse individuata la data del sopralluogo del 4 gennaio 2012 come quella in cui vennero meglio accertate le violazioni descritte poi al capo e).
2. In data 20 novembre 2016 è pervenuto a questo ufficio atto recante “Motivi nuovi ex articolo 585 comma 4 C.p.p.".
Con esso si argomenta ulteriormente in ordine al dedotto errore di fatto nel quale sarebbe incorsa la Terza sezione penale di questa Corte, rilevando come tanto dal verbale di sequestro del 25 ottobre 2011 che dalle dichiarazioni rese dall'ing. E.A. all'udienza del 17 dicembre 2015, tra il 4 gennaio 2012 (data del secondo sopralluogo) e il 3 luglio 2012 non vi era stata alcuna attività concernente i cumuli oggetto della imputazione elevata al capo e) della rubrica, essendo stata rilevata la formazione di un ulteriore cumulo di 9.000 mc di frantumato e di 70 cumuli di rifiuti provenienti dall'attività di scavo e demolizioni che sono stati presi in considerazione dal capo a) della rubrica.
Con un secondo motivo si deduce che, in ragione dell'evidenziato errore di fatto la Corte di cassazione non ha rilevato la estinzione per prescrizione anche del reato sub d) — che con riferimento ai cumuli descritti al capo e) imputa un illecito edilizio.
Considerato in diritto
3. Il ricorso è fondato nei termini di seguito precisati.
3.1. In primo luogo risulta opportuno ribadire, sulla scia del consolidato orientamento di questa Corte, che l'errore materiale e l'errore di fatto, indicati dall'articolo 625-bis Codice di procedura penale come motivi di possibile ricorso straordinario avverso provvedimenti del giudice di legittimità, consistono, rispettivamente, il primo nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica; il secondo in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo, sicché rimangono del tutto estranei all'area dell'errore di fatto — e sono, quindi, inoppugnabili — gli errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali (Sezione 5, n. 29240 del 1 giugno 2018 — dep. 25 giugno 2018, Barbato, Rv. 273193).
3.2. Si tratta quindi di verificare se la Terza sezione abbia erroneamente assunto un dato probatorio dall'univoco significato o se abbia interpretato il medesimo, assumendone uno dei possibili significati. È di tutta evidenza che in tale seconda ipotesi non può parlarsi di errore di fatto ed il ricorso in esame risulterebbe quindi inammissibile.
La Terza sezione ha tratto "dagli elementi richiamati dalle sentenze di merito che l'imputato aveva proseguito nell'attività".
Orbene, posto che il capo e) ha ad oggetto un cumulo di 100.000 mc posto sul lato nord dell'impianto ed un ulteriore cumulo di circa 50.000 mc di materiale frantumato posto sul lato est dell'impianto, va osservato come nel verbale di sopralluogo del 3 luglio 2012 si menzioni un "cumulo-terrapieno area est rimasto invariato ..."; si affermi che in area attigua veniva censito un ammasso di circa 10.000 mq; e che erano censibili un cumulo area sud-ovest di rifiuti ed una settantina di cumuli prossimi all'area dove era posto il sistema di raccolta, trattamento e scarico.
Non risulta, quindi, alcuna indicazione relativa ad attività compiutesi tra il gennaio ed il luglio sugli oggetti materiali indicati al capo e). Anche la teste A. ha riferito delle nuove attività compiute dopo il sopralluogo del gennaio 2012 facendo riferimento ad altri cumuli.
Deve ravvisarsi pertanto un errore di fatto, riflessosi sulla individuazione del dies a quo del termine di prescrizione.
Tanto impone di adottare i provvedimenti necessari per correggere l'errore, pronunciando sul merito del ricorso originario (Sezione 6, n. 36192 del 1 luglio 2014 — dep. 27 agosto 2014, Mazzarella, Rv. 260028).
La doglianza concernente l'estinzione del reato sub e) della rubrica è fondato. Il termine di prescrizione va fatto decorre dal 4 gennaio 2012, data in cui venne eseguito il secondo sopralluogo degli operanti presso l'azienda del M.. Ciò conduce a identificare nel 4 gennaio 2017 il termine al decorso del quale il reato si è estinto.
3.3. A tanto consegue anche la necessità di provvedere nuovamente alla determinazione della pena relativa ai residui reati. Va quindi disposto il rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano per nuova determinazione del trattamento sanzionatorio.
3.3. La dichiarazione di estinzione del reato fa venir meno la confisca dei cumuli in questione; vige il principio secondo il quale non può essere disposta la confisca dell'area adibita a discarica abusiva, in caso di estinzione del reato (nella specie, per prescrizione), né a norma dell'articolo 256, comma terzo, Dlgs n. 152 del 2006, né a norma dell'articolo 240, comma secondo, Codice penale (Sezione 3, n. 37548 del 27 giugno 2013 — dep. 13 settembre 2013, Rattenuti, Rv. 257687).
4. Il ricorso è per contro inammissibile nel motivo con il quale si deduce la prescrizione del reato sub d).
In primo luogo, venendo evocato il decorso del termine di prescrizione già prima della sentenza di appello, va rilevato che si tratta di deduzione che interviene dopo che si è già formato il giudicato a riguardo del reato sub d).
Volendo valorizzare il riferimento che il ricorrente opera ad un asserito errore della Terza sezione consistente nel non aver colto che il reato sub d) ha ad oggetto il medesimo fatto storico di cui all'imputazione sub e), con l'effetto di replicare l'errore commesso nella individuazione del dies a quo del termine di prescrizione, va rilevato che si tratta di deduzione del tutto nuova, non contenuta nel ricorso. A mente dell'articolo 611 Codice di procedura penale, la presentazione di motivi nuovi è consentita entro i limiti in cui essi investano capi o punti della decisione già enunciati nell'atto originario di gravame, poiché la "novità" è riferita ai "motivi", e quindi alle ragioni che illustrano ed argomentano il gravame su singoli capi o punti della sentenza impugnata, già censurati con il ricorso (Sezione 1, n. 40932 del 26 maggio 2011 — dep. 10 novembre 2011, Califano e altri, Rv. 251482); sicché al ricorrente in cassazione non è consentito, con i motivi nuovi, dedurre una violazione di legge se era stato originariamente censurato solo il vizio di motivazione (Sezione 5, n. 14991 del 12 gennaio 2012 — dep. 18 aprile 2012, P.G. in proc. Strisciuglio e altri, Rv. 252320).
PQM
revoca la sentenza n. 2401/2018 pronunciata nei confronti di M.M.P.M. dalla sezione Terza penale della Corte di cassazione in data 5 ottobre 2017 limitatamente al capo e) della rubrica perché il reato è estinto per prescrizione. Elimina la confisca. Rinvia ad altra sezione della Corte di Appello di Milano per la determinazione della pena relativa ai residui reati.
Inammissibile nel resto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 dicembre 2018.
Depositata in cancelleria il 12 marzo 2019.