Sentenza Corte di Giustizia Ue 30 gennaio 2020, causa C-395/18
Appalti pubblici - Aggiudicazione - Motivi di esclusione facoltativi - Articolo 57, paragrafo 4, direttiva 2014/24/Ue - Esclusione del partecipante all'appalto per violazione da parte di un subappaltatore menzionato nell'offerta di obblighi in materia ambientale e di sicurezza - Legislazione nazionale - Articolo 80, comma 5, Dlgs 50/2016 - Meccanismo di esclusione automatica - Contrasto con la direttiva Ue 2014/24/Ue sugli appalti - Sussistenza
L'esclusione automatica da un appalto per violazioni degli obblighi in materia di ambiente e sicurezza di un subappaltatore indicato nell'offerta è in contrasto con la direttiva 2014/24/Ue sugli appalti.
Così si è espressa la Corte di Giustizia Ue nella sentenza 30 gennaio 2020, causa C-395/18 rispondendo alla questione pregiudiziale del Giudice italiano sull'operatività dell'articolo 80, comma 4, Dlgs 50/2016 relativo alle cause di esclusione da un appalto. La questione riguardava una azienda che aveva presentato una offerta indicando i subappaltatori di cui si sarebbe servita. Uno di essi era risultato non in regola con le norme ambientali e di sicurezza. Di qui era scattata l'esclusione automatica.
Nel rispondere al Giudice italiano la Corte Ue ha da un lato precisato che il Dlgs 50/2016 nel prevedere la possibilità di escludere una impresa se uno dei subappaltatori non si è mostrato in regola rispetta la direttiva 2014/24/Ue sugli appalti. Peraltro la normativa italiana è in contrasto col diritto Ue laddove prevede una esclusione automatica, indipendente dalle circostanze in cui si è verificata tale violazione, e stabilisce dunque una presunzione assoluta in contrasto col principio di proporzionalità. All'Amministrazione dovrebbe essere data possibilità di valutare elementi quali i mezzi di cui l'operatore che ha presentato l'offerta disponeva per verificare l'esistenza di una violazione in capo ai subappaltatori, o la presenza di un'indicazione, nella sua offerta, della propria capacità di eseguire l'appalto senza avvalersi necessariamente del subappaltatore in questione. (FP)
Corte di Giustizia dell'Unione europea
Sentenza 30 gennaio 2020, causa C-395/18
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