Sentenza Consiglio di Stato 20 ottobre 2020, n. 6349
Discarica di rifiuti - Perdita di percolato - Richiesta di risarcimento del danno ex articolo 2043 C.c. da parte del proprietario di un terreno confinante - Requisiti oggettivi e soggettivi - Onere della prova - Fallimento della società proprietaria della discarica - Gestione affidata al Commissario straordinario di Governo - P.a. che pone in essere attività complesse, anche se non conclusive, per la messa in sicurezza dell’area - Colpa - Insussistenza - Richiesta di risarcimento - Insussistenza - Danno ambientale - Richiesta di intervento statale - Articolo 309, Dlgs 152/2006 - Inerzia del MinAmbiente - Ricorso contro il silenzio-inadempimento - Articolo 310, Dlgs 152/2006 - Legittimità
L'amministrazione che pone in essere un insieme di attività complesse per la messa in sicurezza di una discarica, anche non conclusive, non ha "colpa" ai sensi dell'articolo 2043 C.c.
Ad affermare il principio è il Consiglio di Stato (sentenza 6349/2020) che ha definitivamente respinto la richiesta di risarcimento, presentata dal proprietario di un terreno confinante con una discarica, per il danno causato dal percolato tracimato dall’impianto (gestito, dopo il fallimento dell’azienda proprietaria, dal Commissario di Governo per l'emergenza rifiuti).
La richiesta di risarcimento del danno in forma specifica e per equivalente nei confronti di Regione Campania, Comune di Castel Volturno e MinAmbiente, era già stata respinta dal Tar Campania (sentenza 5913/2017), secondo il quale la circostanza che le amministrazioni intimate si fossero comunque adoperate per arginare l'inquinamento, pur senza completare le attività previste, esclude la sussistenza dell'elemento soggettivo (dolo o colpa) richiesto dall'articolo 2043 del Codice civile.
Il Consiglio di Stato, non condividendo l'assunto del ricorrente secondo il quale "l'inutile decorso del tempo è di per sé fatto costitutivo della grave negligenza", ha confermato l'interpretazione del Tar (anche laddove, con riferimento all’elemento oggettivo della fattispecie, boccia – in quanto generico – il concetto di "godimento del bene in sé", utilizzato dal ricorrente per parametrare il danno richiesto). (AG)
Consiglio di Stato
Sentenza 20 ottobre 2020, n. 6349
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