Sentenza Corte di Cassazione 13 febbraio 2020, n. 5712
Reato di "disastro innominato" - Articolo 434, Codice penale - Applicabilità alla fattispecie di disastro ambientale prima dell'introduzione del reato proprio di disastro ambientale ex articolo 452-quater Codice penale - Legittimità - Sussistenza - Condizioni per la configurabilità del reato di disastro innominato - Accertamento del pericolo per l'incolumità pubblica - Necessità - Sussistenza
Nella fattispecie innominata ex articolo 434, Codice penale rientrano le ipotesi di disastro ambientale verificatesi prima che venisse istituito l'eco-reato ex 452-quater, ma occorre il pericolo per pubblica incolumità.
La Suprema Corte (sentenza 13 febbraio 2020, n. 5712) ha annullato la misura cautelare degli arresti domiciliari disposta nei confronti dei manager di una società petrolifera in Basilicata cui era stato contestato il reato di cui all'articolo 434, Codice penale (disastro "innominato") per avere gravemente compromesso le acque superficiali e la matrice del suolo e sottosuolo in un sito contaminato da petrolio fuoriuscito dai serbatori di stoccaggio.
Secondo la Cassazione non è in discussione la continuità normativa tra articolo 434, Codice penale (disastro "innominato") e il disastro ambientale come reato proprio introdotto dall'articolo 452-quater, Codice penale. Quel che rileva ai fini della legittimità della misura cautelare è l'accertamento del pericolo per l'incolumità pubblica. Nel caso di specie la conseguenza necessaria della condotta colpevole di disastro "innominato", ossia l'idoneità - quantomeno - ad incidere sul bene giuridico della pubblica incolumità, non solo non è ricavabile dagli atti né pare essere stata indagata ma neppure è stata ipotizzata nella ricostruzione della vicenda in esame e nella descrizione ed analisi delle condotte pregiudizievoli degli indagati. (FP)
Corte di Cassazione
Sentenza 13 febbraio 2020, n. 5712
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