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Rifiuti
Documentazione Complementare

Conclusioni Avvocato generale Ue 19 marzo 2020, cause riunite da C-21/19 a C-23/19

Rifiuti - Sottoprodotti di origine animale - Nozione - Articolo 1, paragrafo 3, regolamento 1069/2009/Ce - Indipendenza dalla definizione di "sottoprodotto" ai sensi della direttiva 2008/98/Ce - Sussistenza - Trasferimenti di sottoprodotti di origine animale - Esclusione dall'ambito di applicazione del regolamento n. 1013/2006 sul trasporto di rifiuti - Sussistenza - Applicazione delle regole sulle spedizioni di sottoprodotti di origine animale ex regolamento 1069/2009/Ce - Miscela di sottoprodotti di origine animale con altri materiali che costituiscono rifiuti non pericolosi, indipendentemente dalla proporzione di sottoprodotti di origine animale - Legittimità - Sussistenza

Le regole Ue del 2009 sul trasporto di sottoprodotti di origine animale si applicano anche ai sottoprodotti miscelati con rifiuti non pericolosi, indipendentemente dalla proporzione dei sottoprodotti.
Sono queste le conclusioni dell'Avvocato generale Ue 19 marzo 2020, cause riunite da C-21/19 a C-23/19 in risposta alla questione pregiudiziale sollevata da un Giudice dei Paesi Bassi. La vicenda riguarda il trasporto di sottoprodotti di origine animale e l'applicabilità del regolamento 1069/2009 (regole sanitarie sui sottoprodotti di origine animale) oppure del regolamento più rigoroso 1013/2006/Ce (trasporto rifiuti). L'Avvocato Ue ha proposto alla Corte di Giustizia – organo cui spetta la decisione definitiva in merito – di dichiarare che il trasporto di una miscela di sottoprodotti di origine animale con rifiuti non pericolosi è soggetto al regolamento 1069/2009/Ce e, più specificamente, alle disposizioni applicabili alla categoria di sottoprodotti di origine animale in cui rientrano i sottoprodotti di origine animale contenuti in tale miscela. E questo indipendentemente dalla proporzione di sottoprodotti contenuti.
L'Avvocato Ue ha inoltre specificato, nelle sue conclusioni che ora dovranno essere accolte o meno dalla Corte di Giustizia Ue, che la definizione di "sottoprodotti di origine animale" del regolamento 1069/2009/Ce è indipendente dalla definizione di "sottoprodotto" della direttiva rifiuti 2008/98/Ce, cosicché un materiale può essere un sottoprodotto di origine animale senza costituire un "sottoprodotto" ai sensi di della direttiva rifiuti.

Avvocatura generale Ue

Conclusioni 19 marzo 2020, cause riunite da C-21/19 a C-23/19

Rinvio pregiudiziale - Ambiente - Spedizione di rifiuti all'interno dell'Unione - Direttiva 2008/98/Ce - Articolo 5, paragrafo 1 - Nozione di "sottoprodotto" - Ambito di applicazione del regolamento (Ce) n. 1013/2006 - Articolo 1, paragrafo 3, lettera d) - Regolamento (Ce) n. 1069/2009 - Nozione di "sottoprodotti di origine animale" e di "categorie di materiali" - Applicazione alle miscele di sottoprodotti di origine animale e di rifiuti non pericolosi - Rischio di elusione abusiva