Sentenza Corte di Cassazione 8 giugno 2021, n. 22313
Rifiuti - Imballaggi - Imballaggi in plastica sottoposti a procedimento di triturazione - Applicabilità della disciplina dei sottoprodotti - Articolo 184-bis, Dlgs 152/2006 - Esclusione - Applicazione della disciplina cui rifiuti - Legittimità - Sussistenza - Esportazione di tali materiali senza autorizzazione - Traffico illecito di rifiuti - Articolo 259, Dlgs 152/2006 - Configurabilità - Sussistenza
La Suprema Corte di Cassazione ha ricordato che i polimeri di plastica sottoposti a procedimento di triturazione non sono soggetti alla disciplina sottoprodotti, ma sono rifiuti.
La Cassazione con la sentenza 8 giugno 2021, n. 22313 ha confermato il sequestro in Liguria di alcuni container di sospetti rifiuti plastici configurandosi il "fumus" del reato di traffico illecito di rifiuti ex articolo 259, Dlgs 152/2006. Respinte le doglianze dell'impresa che lamentava che il contenuto dei container fosse costituito da sottoprodotti e non da rifiuti. Per i Supremi Giudici invece le motivazioni del Tribunale che ha disposto il sequestro sono convincenti.
La Giurisprudenza formatasi sulla normativa in materia (articolo 184-bis, Dlgs 152/2006) è chiara nel in ritenere che siamo in presenza non di rifiuti ma di sottoprodotti quando la sostanza che origina da un processo di produzione, di cui sia parte integrante sebbene non ne costituisca la finalità, sia certamente destinata ad un successivo uso legittimo e non nocivo per la salute e l'ambiente, senza necessità di un ulteriore trattamento. Pertanto i polimeri di plastica sottoposti ad apposito procedimento di triturazione non sono assoggettati alla disciplina dei sottoprodotti ma costituiscono rifiuti. (FP)
Corte di Cassazione
Sentenza 8 giugno 2021, n. 22313
Documento riservato agli abbonati
Documento riservato agli abbonati. Se sei abbonato, fai login per accedere.
Oppure acquista uno di questi servizi: