Sentenza Corte di Giustizia Ue 3 settembre 2020, cause riunite da C-21/19 a C-23/19
Rifiuti - Sottoprodotti di origine animale - Nozione - Articolo 1, paragrafo 3, regolamento 1069/2009/Ce - Indipendenza dalla definizione di "sottoprodotto" ai sensi della direttiva 2008/98/Ce - Sussistenza - Trasferimenti di sottoprodotti di origine animale - Esclusione dall'ambito di applicazione del regolamento 1013/2006/Ce sul trasporto di rifiuti - Sussistenza - Applicazione delle regole sulle spedizioni di sottoprodotti di origine animale ex regolamento 1069/2009/Ce - Miscela di sottoprodotti di origine animale con altri materiali che costituiscono rifiuti non pericolosi, indipendentemente dalla proporzione di sottoprodotti di origine animale - Legittimità - Sussistenza
Le regole Ue del 2009 sul trasporto di sottoprodotti di origine animale si applicano anche ai sottoprodotti miscelati con rifiuti non pericolosi, indipendentemente dalla proporzione dei sottoprodotti.
Lo ha affermato la Corte di Giustizia Ue nella sentenza 3 settembre 2020 cause riunite da C-21/19 a C-23/19 in risposta alla questione pregiudiziale sollevata da un Giudice dei Paesi Bassi. La vicenda riguarda il trasporto di sottoprodotti di origine animale e l'applicabilità del regolamento 1069/2009 (regole sanitarie sui sottoprodotti di origine animale) oppure del regolamento più rigoroso 1013/2006/Ce (trasporto rifiuti). I Giudici europei hanno chiarito che il trasporto di una miscela di sottoprodotti di origine animale con rifiuti non pericolosi è soggetto al regolamento 1069/2009/Ce e questo indipendentemente dalla proporzione di sottoprodotti contenuti (salvo il caso in cui l'Autorità di controllo accerti che la percentuale di sottoprodotti di origine animale sia stata introdotta al solo scopo fraudolento di eludere l'applicazione del più severo regolamento 1013/2006/Ce, che tornerebbe ad applicarsi).
La Corte ha inoltre precisato che la definizione di "sottoprodotti di origine animale" del regolamento 1069/2009/Ce è indipendente dalla definizione di "sottoprodotto" della direttiva rifiuti 2008/98/Ce, cosicché un materiale che non può essere qualificato come "sottoprodotto" ai sensi della direttiva rifiuti, può essere tuttavia considerato un "sottoprodotto di origine animale" a norma del regolamento 1069/2009/Ce. (FP)
Corte di Giustizia dell'Unione europea
Sentenza 3 settembre 2020, cause riunite da C-21/19 a C-23/19
Documento riservato agli abbonati
Documento riservato agli abbonati. Se sei abbonato, fai login per accedere.
Oppure acquista uno di questi servizi: