Sentenza Corte di Cassazione 23 marzo 2020, n. 10469
Territorio - Inquinamento ambientale - Articolo 452-bis, Codice penale - Attività di pesca con deterioramento del corallo - Compromissione dell'ecosistema - Responsabilità penale - Condizioni Irreversibilità del danno - Necessità Insussistenza - Profili di illegittimità costituzionale dell'articolo 452-bis, Codice penale - Indeterminatezza della norma penale - Violazione dell'articolo 25, Costituzione - Infondatezza - Elementi costitutivi della fattispecie che rimandano a un fatto descritto in maniera sufficientemente precisa - Sussistenza
La fattispecie del reato di inquinamento ambientale ex articolo 452-bis Codice penale rimanda a un fatto descritto in maniera sufficientemente precisa tale da rispettare la Costituzione.
La Cassazione (sentenza 23 marzo 2020, n. 10469) ha rigettato l'eccezione di legittimità costituzionale dell'articolo 452-bis del Codice penale sostenendo che il reato di inquinamento ambientale rispetta il precetto della descrizione precisa dell'illecito penale imposto dall'articolo 25 della Costituzione. La vicenda riguardava la compromissione dell'ecosistema marino derivante dalla pesca abusiva di corallo in Campania. Per la Suprema Corte l'impiego di aggettivi ("significativo" e "misurabile") riferiti a alla compromissione o deterioramento pone dei vincoli, qualitativi e di accertamento, all'offesa penalmente rilevante che delimitano il campo di applicazione della fattispecie in termini, per un verso, di gravità - il che comporta un restringimento del perimetro della tipicità, da cui sono estromessi eventi che non incidono in maniera apprezzabile sul bene protetto - e, per altro verso, di verificabilità, da compiersi sulla base di dati oggettivi, e quindi controllabili e confutabili.
Inoltre è allo stesso modo preciso l'oggetto della condotta, che deve aggredire o le matrici ambientali (acque, aria, porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo), ovvero un ecosistema o una biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. (FP)
Corte di Cassazione
Sentenza 23 marzo 2020, n. 10469
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