Sentenza Corte di Cassazione 9 marzo 2020, n. 9353
Territorio - Aree protette - Parco regionale - Attività commerciale - Propagazione di fasci di luce - Inquinamento luminoso - Previsioni regionali di tutela - Articolo 34, Lr Toscana 24 febbraio 2005, n. 39 Dcr Toscana 11 febbraio 2015, n. 10 - Idoneità dell'inquinamento luminoso a recare disturbo all'ecosistema - Articolo 6 legge 394/1991 - Responsabilità - Articolo 30, legge 394/1991 - Sussistenza
Non solo le emissioni sonore possono recare disturbo all'ecosistema ma anche le emissioni luminose, integrando il reato ex articoli 6 e 30 della legge quadro aree protette 394/1991.
Così si è pronunciata la Cassazione nella sentenza 9 marzo 2020, n. 9353 in relazione alle emissioni luminose emesse da una attività commerciale situata in prossimità di un parco regionale in Toscana. Per la Suprema Corte, sebbene non esista a livello nazionale una normativa sull'inquinamento luminoso, il tema sta iniziando a interessare le Autorità di regolazione e a livello regionale, afferma la Cassazione, le Regioni si sono date proprie norme di regolazione, come la Toscana nel caso di specie (Lr 39/2005 e Piano energetico ambientale approvato con Dcr 10/2015).
Pertanto, sostengono i Supremi Giudici, considerata l'attenzione regionale all'inquinamento luminoso proprio perché potenzialmente idoneo ad arrecare disturbo agli equilibri dell'ecosistema, in particolar modo, quando si verifica, come nel caso di specie, in un'area protetta come un parco, tale inquinamento - proiezione verso l'alto, in plurime direzioni, di fasci di luci bianche e colorate, di pari intensità - integra una condotta che incidendo sulla morfologia del territorio, sugli equilibri ecologici, idraulici ed idrogeotermici e sulle finalità istitutive dell'area protetta configura il reato ex articoli 6 e 30, legge 394/1991. (FP)
Corte di Cassazione
Sentenza 9 marzo 2020, n. 9353
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