Sentenza Corte di Cassazione 20 aprile 2017, n. 18934
Inquinamento ambientale - Articolo 452-bis, Codice penale - Configurabilità - Requisito della "abusività" della condotta - Esercizio di attività di pesca non vietata ma effettuata con mezzi vietati o da soggetti senza autorizzazione - Rientra
Per la configurabilità del delitto di inquinamento ambientale ex articolo 452-bis del Codice penale è considerata condotta "abusiva" anche l'attività di pesca lecita ma condotta con mezzi vietati.
La Corte di Cassazione (sentenza 20 aprile 2017, n. 18934) ha rigettato le doglianze dei ricorrenti contro un provvedimento di sequestro riguardante alcuni magazzini e le oloturie (cosiddetti "cetrioli di mare") ivi contenute. I Giudici hanno ritenuto sussistente il "fumus commissi delicti" del reato di inquinamento ambientale ex articolo 452-bis del Codice penale sufficiente a giustificare la misura cautelare. Per la Cassazione tra le condotte "abusive" richieste per la configurabilità del reato in oggetto rientra anche l'attività di pesca quando seppure non vietata viene effettuata con mezzi vietati o da soggetti privi dei necessari titoli abilitativi.
Si ha poi "compromissione o deterioramento" di un ecosistema (ugualmente richiesto dalla fattispecie penale) quando, come nel caso di specie la condotta degli imputati abbia comportato una drastica eliminazione degli esemplari ivi esistenti, intendendosi come ecosistema l'equilibrata interazione tra organismi viventi e non viventi entro un determinato ambito. Irrilevante il fatto che le oloturie non siano tra le specie in via di estinzione.
Corte di Cassazione
Sentenza 20 aprile 2017, n. 18934
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