Sentenza Consiglio di Stato 4 maggio 2020, n. 2806
Acque - Servizio idrico - Tariffa idrica - Determinazione del metodo tariffario - Articolo 10, Dl 70/2011 convertito dalla legge 106/2011 - Articolo 3, comma 1, lettera f), Dpcm 20 luglio 2012 - Competenza - Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera) - Sussistenza - Tariffa - Applicazione del principio del full cost recovery - Articolo 154, Dlgs 152/2006 - Obbligatorietà - Sussistenza - Determinazione della tariffa - Competenza - Gestore del servizio idrico in base al metodo tariffario definito dall'Authority - Sussistenza - Mancato invio da parte del gestore all'Authority di idonea documentazione che consenta di approvare la tariffa del Servizio idrico integrato - Conseguenze - Determinazione della tariffa d'ufficio da parte dell'Authority - Legittimità - Sussistenza
Ai sensi della normativa vigente in materia di Servizio idrico integrato, se il gestore del servizio non invia dati esaurienti all'Authority, la tariffa viene approvata d'ufficio.
Come chiarito dal Consiglio di Stato (sentenza 4 maggio 2020, n. 2806) ai sensi dell'articolo 10, Dl 70/2011, convertito dalla legge 106/2011 e del Dpcm 20 luglio 2012 spetta all'Arera (ex Aeegsi, subentrata all'Agenzia per la regolazione e vigilanza sull'acqua) la determinazione del metodo tariffario e l'approvazione della tariffa comunicata dal gestore del Servizio idrico corredata da idonea documentazione, tenendo conto che la tariffa deve osservare il principio del "full cost recovery" ai sensi dell'articolo 154, Dlgs 152/2006 e deve osservare il metodo tariffario predisposto dall'Autorità.
I Giudici hanno precisato che i casi sono due: se la documentazione inviata dal gestore è sufficiente l'Authority approva la tariffa; se non lo è l'approvazione avviene d'ufficio. Tertium non datur. Nel caso di specie il gestore siciliano non aveva fornito – nonostante ripetute interlocuzioni con l'Autorità – documenti sufficienti per l'approvazione della tariffa, tale approvazione è avvenuta legittimamente d'ufficio da parte di Arera. Di analogo tenore la sentenza Consiglio di Stato 4 maggio 2020, n. 2807 sempre relativa a un gestore del servizio idrico siciliano. (FP)
Consiglio di Stato
Sentenza 4 maggio 2020, n. 2806
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