Sentenza Tar Toscana 30 aprile 2020, n. 523
Rifiuti - Nozione di rifiuto - Articolo 183, comma 1, lettera a), Dlgs 152/2006 - Traversine ferroviarie di legno - Caratteristiche - Rifiuti pericolosi - Dm 17 aprile 2003 - Sussistenza - Assenza della qualifica come rifiuto - Condizioni - Mancanza della volontà del disfarsi - Insufficienza - Verifica della presenza dell'obbligo del disfarsi - Necessità - Sussistenza - Ordinanza sindacale di rimozione dei rifiuti abbandonati (N.d.R.: articolo 192, comma 3, Dlgs 152/2006) - Legittimità - Sussistenza
Le traversine ferroviarie in legno sono da considerarsi rifiuti quando non si dimostra l'assenza dell'"obbligo di disfarsi" ex articolo 183, Dlgs 152/2006.
Confermata dal Tar Toscana nella sentenza 30 aprile 2020, n. 523 la legittimità dell'ordinanza con cui il Sindaco di un Comune aveva ordinato a una azienda (ex articolo 192, Dlgs 152/2006) la rimozione e avvio a recupero e/o smaltimento di rifiuti costituiti da traversine ferroviarie in legno accatastate nel piazzale della società. Le traversine ferroviarie dismesse ai sensi del Dm 17 aprile 2003, in quanto impregnate di creosoto, sostanza inquinante, sono da considerarsi rifiuti pericolosi.
Partendo da questa considerazione secondo i Giudici per escludere la natura di rifiuto delle traversine, non basta dimostrare l'assenza della volontà di disfarsi (la società ha dichiarato di utilizzare le traversine stesse) ma occorre dimostrare anche la mancanza dell'obbligo di disfarsene, anch'esso contemplato dall'articolo 183 Dlgs n. 152 e che qualifica un bene come un rifiuto, circostanza non dimostrata in tale ambito poiché nessuna prova è stata data che le traversine siano state sottoposte a trattamenti che abbiano superato la pericolosità legata all'olio di creosoto. (FP)
Tar Toscana
Sentenza 30 aprile 2020, n. 523
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