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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Tar Marche 21 settembre 2020, n. 548

Rifiuti - Abbandono - Ordinanza di rimozione, successivo smaltimento e ripristino dello stato dei luoghi ex articolo 192 del Dlgs 152/2006 - Legittimità - Accertamento da parte dell'autorità amministrativa della riconducibilità dei rifiuti ritrovati a un determinato soggetto - Necessità - Sussistenza - Criterio di ragionevolezza nei limiti di possibilità di indagine (N.d.R.: cd. principio del "piu' ragionevole che non" o di "ragionevole probabilita") - Sufficienza - Corrispondenza  e attinenza tra la natura dei rifiuti (tra cui materiali da demolizione) rinvenuti nei sacchi e l'attività dall’imprenditore in questione - Sufficienza - Sussistenza - Violazione normativa sulla tutela dei dati personali - Esclusione - Mancata attivazione procedura di cui agli articoli 318-bis e seguenti (disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale) del Dlgs 152/2006 - Legittimità - Sussistenza

Lo stabilisce il Tar Marche con la sentenza n. 548 del 21 settembre 2020 dichiarando la legittimità dell'ordinanza di rimozione e smaltimento di un cumulo di rifiuti (tra cui materiali derivanti da demolizione, cartongesso, plastica e cartone) abbandonati nel marchigiano. Ai fini dell'adozione dell’ordinanza sindacale, ex articolo 192 del Dlgs 152/2006, è infatti sufficiente che l'autorità amministrativa accerti, nei limiti delle proprie possibilità di indagine e secondo un criterio di ragionevolezza, che i rifiuti smaltiti abusivamente siano riconducibili ad un determinato soggetto.

Nella specie l'autore dell'abbandono nella Regione Marche era stato identificato basandosi non soltanto sulla corrispondenza rinvenuta in un sacco ma, principalmente, sulla natura dei rifiuti e sull'attinenza con l'attività svolta dall'imprenditore (che ha l'onere di provare la sua estraneità).
L'operato dell'amministrazione è altresì legittimo rispetto alla mancata attivazione della più complessa procedura ex articoli 318-bis e seguenti (sanzioni illeciti amministrativi e penali) del Dlgs 152/2006: essa rientra nella competenza del giudice penale, richiede l'accertamento di una violazione contravvenzionale e la temporanea stasi del procedimento penale che si riattiva se nel caso in cui l'interessato non ottemperi alle prescrizioni dell'autorità di vigilanza ambientale. (TG)

Tar Marche

Sentenza 21 settembre 2020, n. 548