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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 21 gennaio 2020, n. 2199

Rifiuti - Abbandono o deposito in modo incontrollato - Articolo 255, Dlgs 152/2006 - Ordinanza sindacale di rimozione - Articolo 192, Dlgs 152/2006 - Inottemperanza all'ordine - Responsabilità penale - Sussistenza - Proscioglimento dal reato di discarica abusiva - Articolo 256, comma 3, Dlgs 152/2006 - Effetti sulla contravvenzione per inottemperanza all'ordinanza di rimozione rifiuti - Insussistenza

Il proscioglimento per il reato di discarica abusiva è scollegato dalla responsabilità per inottemperanza all'ordinanza sindacale di rimozione rifiuti ex articolo 255, comma 3, Dlgs 152/2006.
Confermata dalla Corte di Cassazione (sentenza 21 gennaio 2020, n. 2199) la responsabilità del destinatario di una ordinanza sindacale ex articolo 192, Dlgs 152/2006 per la rimozione di rifiuti abbandonati in Sicilia che non aveva ottemperato all'ordinanza di rimozione. Il fatto che il Tribunale abbia dichiarato la prescrizione del reato di discarica abusiva (articolo 256, comma 3, Dlgs 152/2006) non si riflette sulla contravvenzione prevista dall'articolo 255, comma 3, Dlgs 152/2006.
Infatti la sanzione penale prevista dall'articolo 255, comma 3, Dlgs 152/2006 è diretta non solo al responsabile dell'abbandono dei rifiuti ma anche ai destinatari (imprenditore o privato cittadino) dell'ordinanza sindacale di rimozione che sono obbligati in quanto tali e che, in caso di inottemperanza, ne subiscono, per ciò solo, le conseguenze. Pertanto la responsabilità penale per la mancata ottemperanza all'ordinanza sindacale di rimozione dei rifiuti di cui risultava destinatario il ricorrente risulta del tutto sganciata dalla responsabilità per discarica abusiva per la quale è stato assolto. (FP)

Corte di Cassazione

Sentenza 21 gennaio 2020, n. 2199