Regolamento Commissione Ue 2024/3229/Ue
Spedizioni transfrontaliere di rifiuti elettrici ed elettronici (Raee) - Modifica del regolamento 1013/2006/Ce
Ultima versione coordinata con modifiche al 18/03/2026
Commissione europea
Regolamento delegato 18 ottobre 2024, n. 2024/3229/Ue
(Guue 20 dicembre 2024)
(Testo rilevante ai fini del See)
La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (Ce) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti1, in particolare l'articolo 58, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) In occasione della quindicesima riunione tenutasi nel giugno 2022, la conferenza delle parti della convenzione di Basilea ha deliberato, con decisione BC-15/18, di includere una nuova voce relativa ai rifiuti elettrici ed elettronici pericolosi (voce A1181) nell'allegato VIII della convenzione, sopprimendo la voce A1180 del medesimo allegato, e di aggiungere una nuova voce per i rifiuti elettrici ed elettronici non pericolosi (voce Y49) nell'allegato II della convenzione, sopprimendo nell'allegato IX della convenzione l'attuale voce relativa a tali rifiuti (voce B1110) e la voce B4030. Le modifiche prenderanno effetto il 1° gennaio 2025.
(2) È opportuno che l'Unione, che aderisce alla convenzione di Basilea, modifichi le voci relative ai rifiuti elettrici ed elettronici nei pertinenti allegati del regolamento (Ce) n. 1013/2006 laddove questi fanno riferimento agli allegati della convenzione di Basilea.
(3) Per quanto riguarda l'esportazione di rifiuti elettrici ed elettronici dall'Unione verso Paesi terzi e la loro importazione nell'Unione da Paesi terzi, gli allegati III, IV e V del regolamento (Ce) n. 1013/2006 dovrebbero tenere conto delle modifiche apportate agli allegati II, VIII e IX della convenzione di Basilea. Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2025, le esportazioni dall'Unione verso i Paesi terzi ai quali si applica la decisione del Consiglio dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (Ocse)2 sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati ad operazioni di recupero (di seguito "decisione Ocse") e le importazioni nell'Unione di rifiuti elettrici ed elettronici che rientrano nelle voci A1181 dell'allegato VIII e Y49 dell'allegato II della convenzione di Basilea dovrebbero essere soggette alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte. A norma dell'articolo 36, paragrafo 1, lettere a) e b), e dell'allegato V del regolamento (Ce) n. 1013/2006, è opportuno vietare l'esportazione di rifiuti elettrici ed elettronici che rientrano nelle voci A1181 dell'allegato VIII e Y49 dell'allegato II della convenzione di Basilea verso Paesi terzi ai quali non si applica la decisione Ocse.
(4) Gli obblighi di cui all'articolo 18 del regolamento (Ce) n. 1013/2006 dovrebbero continuare ad applicarsi alle spedizioni tra Stati membri dei rifiuti elettrici ed elettronici non pericolosi che rientrano nelle voci GC010 e GC020 fino a quando l'articolo è d'applicazione. L'articolo 18 garantisce la sorveglianza e il controllo delle spedizioni ai fini di una loro gestione ecologicamente corretta.
(5) Il presente regolamento tiene conto del fatto che in seno all'Ocse non è stato raggiunto un accordo per integrare nelle appendici della decisione Ocse le modifiche degli allegati della convenzione di Basilea relative ai rifiuti elettrici ed elettronici. Le voci GC010 e GC020 negli allegati III e IV del regolamento (Ce) n. 1013/2006 non dovrebbero pertanto più essere applicate a decorrere dal 1° gennaio 2025 per l'esportazione di rifiuti elettrici ed elettronici dall'Unione verso Paesi terzi e per l'importazione di tali rifiuti nell'Unione da Paesi terzi.
(6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (Ce) n. 1013/2006.
(7) Poiché le modifiche degli allegati della convenzione di Basilea prenderanno effetto il 1° gennaio 2025, è opportuno stabilire la stessa data per l'inizio dell'applicazione del presente regolamento.
(8) Per garantire la certezza del diritto per gli operatori economici e le autorità competenti e per assicurare un approccio armonizzato all'attuazione delle modifiche introdotte dal presente regolamento, è necessario prevedere disposizioni transitorie che specifichino che le autorizzazioni per le spedizioni di rifiuti elettrici ed elettronici rilasciate prima della data di applicazione del presente regolamento restano valide fino al 1° gennaio 2026 o, se precedente, fino alla data di scadenza dell'autorizzazione. Inoltre, fino al 1° febbraio 2025 i notificatori dovrebbero essere autorizzati ad aggiornare una notifica presentata prima del 31 dicembre 2024 per allinearla alle modifiche introdotte dal presente regolamento.
(9) Al fine di agevolare il processo decisionale, è opportuno autorizzare i notificatori a presentare notifiche relative alle spedizioni di rifiuti elettrici ed elettronici sulla base delle nuove voci già prima del 1° gennaio 2025,
Ha adottato Il presente regolamento:
Articolo 1
Gli allegati III, IV e V del regolamento (Ce) n. 1013/2006 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2025. Tuttavia i notificatori possono presentare notifiche relative alle spedizioni di rifiuti elettrici ed elettronici a norma del regolamento (Ce) n. 1013/2006, quale modificato dal presente regolamento, già prima di tale data.
Per quanto riguarda le spedizioni di rifiuti elettrici ed elettronici classificati sotto le voci A1180, B1110, B4030, GC010 o GC020, o di tali rifiuti non classificati sotto una voce specifica negli allegati III, IIIB o IV del regolamento (Ce) n. 1013/2006, per le quali un'autorità competente ha rilasciato l'autorizzazione prima del 1° gennaio 2025, fatta eccezione per le spedizioni di rifiuti elettrici ed elettronici non pericolosi verso Paesi ai quali non si applica la decisione Ocse, l'autorizzazione rimane valida fino al 1° gennaio 2026 o, se precedente, fino alla data di scadenza dell'autorizzazione.
Il notificatore che abbia presentato una notifica relativa a spedizioni di rifiuti classificati sotto le voci A1180, B1110, B4030, GC010 o GC020 prima del 31 dicembre 2024 sulla quale le autorità competenti non abbiano preso una decisione entro tale data ha tempo fino al 1° febbraio 2025 per aggiornare la notifica e allinearla alle nuove norme introdotte dal presente regolamento.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 2024
Allegato
Modifiche del regolamento (Ce) n. 1013/2006 per quanto riguarda le modifiche relative alle spedizioni di rifiuti elettrici ed elettronici concordate nell'ambito della convenzione di Basilea
Gli allegati III, IV e V del regolamento (Ce) n. 1013/2006 sono così modificati:
(1) l'allegato III è così modificato:
(a) nella parte I, la lettera e) è soppressa;
(b) nella parte II, sotto il titolo "Altri rifiuti contenenti metalli", al Codice GC010 è aggiunta la seguente nota a piè di pagina:
"(*) la voce GC010 si applica solo ai rifiuti spediti all'interno dell'Unione.";
(c) nella parte II, sotto il titolo "Altri rifiuti contenenti metalli", al Codice GC020 è aggiunta la seguente nota a piè di pagina:
"(*) la voce GC020 si applica solo ai rifiuti spediti all'interno dell'Unione.";
(2) l'allegato IV, parte I, è così modificato:
(a) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c) la voce A2060 della convenzione di Basilea non si applica e si applica invece, se del caso, la voce Ocse GG040 dell'allegato III, parte II;";
(b) è aggiunta la lettera seguente:
"g) per i rifiuti spediti all'interno dell'Unione, la voce Y49 della convenzione di Basilea non si applica e si applicano invece, se del caso, le voci GC010 e GC020 dell'allegato III, parte II.";
(3) l'allegato V è così modificato:
(a) la parte 1 è così modificata:
(i) nell'elenco A, sezione A1, la voce A1180 è sostituita dalla seguente:
"A1181
Rifiuti elettrici ed elettronici (cfr. la voce corrispondente Y49 dell'allegato V, parte 3, elenco A):
— rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche
— contenenti o contaminati da cadmio, piombo, mercurio, composti organici alogenati o altri costituenti di cui all'allegato I in misura tale da presentare una caratteristica di cui all'allegato III, oppure
— con un componente che contiene o è contaminato da costituenti di cui all'allegato I in misura tale da presentare una caratteristica di cui all'allegato III, compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i seguenti componenti:
— vetri di tubi a raggi catodici inclusi nell'elenco A
— batterie incluse nell'elenco A
— interruttori, lampade, tubi fluorescenti o unità di retroilluminazione di un dispositivo di visualizzazione contenenti mercurio
— condensatori contenenti PCB
— componenti contenenti amianto
— determinate piastre di circuiti
— determinati dispositivi di visualizzazione
— determinati componenti in plastica contenenti un ritardante di fiamma bromurato
— componenti di scarto di apparecchiature elettriche ed elettroniche contenenti o contaminati da costituenti di cui all'allegato I in misura tale da presentare una caratteristica di cui all'allegato III, a meno che non rientrino in un'altra voce dell'elenco A
— rifiuti risultanti dal trattamento di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche o componenti di scarto di apparecchiature elettriche ed elettroniche contenenti o contaminati da componenti di cui all'allegato I in misura tale da presentare una caratteristica di cui all'allegato III (ad esempio frazioni derivanti dalla frantumazione o dallo smantellamento), a meno che non rientrino in un'altra voce dell'elenco A";
(ii) nell'elenco B, sezione B1, la voce B1110 è soppressa;
(iii) nell'elenco B, sezione B4, la voce B4030 è soppressa;
(b) nella parte 3, elenco A, è aggiunta la seguente voce Y49:
"Y49
Rifiuti elettrici ed elettronici:
— rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche
— che non contengono né sono contaminati da costituenti di cui all'allegato I in misura tale da presentare una caratteristica di cui all'allegato III, e
— in cui nessun componente (ad esempio determinate piastre di circuiti, determinati dispositivi di visualizzazione) contiene o è contaminato da costituenti di cui all'allegato I in misura tale da presentare una caratteristica di cui all'allegato III
— componenti di scarto di apparecchiature elettriche ed elettroniche (ad esempio determinate piastre di circuiti, determinati dispositivi di visualizzazione) che non contengono né sono contaminati da costituenti di cui all'allegato I in misura tale da presentare una caratteristica di cui all'allegato III, a meno che non rientrino in un'altra voce dell'allegato II o IX
— rifiuti risultanti dal trattamento di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche o componenti di scarto di apparecchiature elettriche ed elettroniche (ad esempio frazioni derivanti dalla frantumazione o dallo smantellamento) che non contengono né sono contaminati da costituenti di cui all'allegato I in misura tale da presentare una caratteristica di cui all'allegato III, a meno che non rientrino in un'altra voce dell'allegato II o IX".