Sentenza Corte di Cassazione 16 gennaio 2020, n. 1574
Rifiuti - Raccolta e trasporto di materiale ferroso - Soggetto esercente attività di commercio ambulante – Esenzione dal rispetto della normativa sulla raccolta e trasporto rifiuti - Articolo 266, comma 5, Dlgs 152/2006 - Versione precedente all'articolo 30 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (di modifica dell’articolo 188, Dlgs 152/2006, con introduzione del comma 1-bis) - Applicabilità - Condizioni - Rifiuti di materiale ferroso oggetto del proprio commercio ambulante - Necessità - Obbligo iscrizione Albo gestori ambientali - Articolo 212, Dlgs 152/2006 - Sussistenza
La consegna alla discarica da parte di soggetto autorizzato al commercio ambulante, di materiale ferroso non oggetto dell'attività chiede l'iscrizione all'Albo gestori.
La Cassazione così ha deciso nella sentenza 16 gennaio 2020, n. 1574 confermando la condanna del titolare di commercio in forma ambulante nelle Marche che aveva consegnato materiale ferroso a un impianto autorizzato alla demolizione senza essere iscritto all'Albo gestori ambientali come richiesto dall'articolo 212, Dlgs 152/2006. La difesa contestava il fatto che prima che intervenisse l'articolo 30 della legge 221/2015 ripristinando l'obbligo solo con riferimento ai rifiuti di rame e di materiali ferrosi, l'ambulante autorizzato non era soggetto alle norme del Dlgs 152/2006 su raccolta e trasporto dei rifiuti oggetto del proprio commercio.La Suprema Corte però ha ricordato come, nel caso di specie, l'imputato abbia consegnato materiale ferroso che non faceva parte del suo commercio ambulante e quindi non poteva godere della esenzione dal rispetto delle norme sui rifiuti che gli si poteva eventualmente applicare ratione temporis (prima che si rendesse inapplicabile ai rottami ferrosi l'articolo 266, comma 5, Dlgs 152/2006 che contiene l'esenzione). Pertanto era necessario che si iscrivesse all'Albo gestori ambientali, cosa non avvenuta. Di qui la sua responsabilità penale ex articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006. (FP)
Corte di Cassazione
Sentenza 16 gennaio 2020, n. 1574
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