Sentenza Consiglio di Stato 30 giugno 2020, n. 4168
Rifiuti - Traffico illecito di rifiuti - Articolo 260, Dlgs 152/2006 ora articolo 452-quaterdecies C.p. - Emissione dell'interdittiva antimafia - Articolo 84, comma 4, lettera a), Dlgs 159/2011 - Presupposti - Apertura di una indagine della Direzione antimafia per associazione per delinquere finalizzata al traffico di rifiuti - Fase dell'indagine preliminare - Legittimità dell'interdittiva antimafia - Sussistenza
L'avvio di una indagine della Direzione antimafia per attività di traffico illecito di rifiuti legittima il Prefetto ad adottare l'interdittiva antimafia a carico dell'azienda.
Così ha disposto il Consiglio di Stato nella sentenza 30 giugno 2020, n. 4168 a carico di una azienda della Liguria esercente attività di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti industriali nei cui confronti la Direzione antimafia di Firenze aveva aperto una indagine per traffico illecito di rifiuti (articolo 260, Dlgs 152/2006 ora articolo 452-quaterdecies C.p.). Il traffico illecito di rifiuti è, ai sensi del Codice antimafia, uno dei "reati spia" di infiltrazione mafiosa ai sensi dell'articolo 84, comma 4, lettera a), Dlgs 159/2011 e legittima l'adozione da parte del Prefetto del provvedimento di informazione interdittiva antimafia.
E questo, afferma il Consiglio di Stato, anche qualora la valutazione del Prefetto riguardi una vicenda processuale non conclusa. Anche la sola esistenza di una indagine della Direzione antimafia per il reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di rifiuti giustifica l'azione preventiva del Prefetto. Il metro di valutazione è quello del "più probabile che non", nel rispetto d'altronde della ratio dell'istituto in esame e delle finalità di "cautela avanzata" – specie nel settore delle "ecomafie" di fronte ad ogni pericolo o tentativo di infiltrazione mafiosa. E se non vi è un "automatismo" nella misura prefettizia, la prova a contrario che deve fornire l'impresa deve avere una consistenza ed una serietà tali da fugare ogni sospetto ed ogni dubbio, il che non può dirsi avvenuto nel caso di specie. (FP)
Consiglio di Stato
Sentenza 30 giugno 2020, n. 4168
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