Ordinanza Consiglio di Stato 24 giugno 2020, n. 4035
Rifiuti - Impianti di smaltimento e discariche - Regione Lazio - Tariffa per il conferimento dei rifiuti agli impianti - Articolo 29, Lr Lazio 27/1998 - Previsione di un "benefit ambientale" aggiuntivo in favore del Comune sede dell'impianto - Natura tributaria - Sussistenza - Divieto per le Regioni di istituire in via autonoma nuovi tributi - Articolo 119, Costituzione - Sussistenza - Rilevanza della questione di legittimità costituzionale della Lr del Lazio - Sussistenza
Secondo il Consiglio di Stato la norma del Lazio che prevede un "benefit ambientale" a favore dei Comuni sede di impianti di smaltimento rifiuti è un tributo regionale costituzionalmente illegittimo.
I Giudici amministrativi (ordinanza Consiglio di Stato 24 giugno 2020, n. 4035) hanno rimesso alla Corte Costituzionale la questione sulla legittimità dell'articolo 29, comma 2, Lr Lazio 27/1998 che prevede un "benefit ambientale" (calcolato sulla tariffa per il conferimento dei rifiuti in impianto) in favore del Comune sede di un impianto di smaltimento rifiuti o di una discarica che viene pagato, tramite il gestore dell'impianto dagli altri Comuni che conferiscono rifiuti in tale impianto. Per il Consiglio di Stato tale ulteriore somma quale "ristoro ambientale" è costituzionalmente illegittima perché si tratta di un tributo (il soggetto attivo è il Comune nel quale l'impianto ha sede, soggetto passivo il gestore che deve riversare la tariffa, il presupposto economicamente rilevante è la gestione dell'impianto stesso, e la base imponibile è il quantitativo di rifiuti conferiti) imposto per legge regionale e non previsto in sede nazionale.
La norma che lo istituisce è in contrasto con l'articolo 119 della Costituzione che vieta, anche dopo la riforma del Titolo V ex legge costituzionale 3/2001, alle Regioni di istituire in via autonoma nuovi tributi senza una previa legislazione statale di coordinamento, la quale ne determini i principi fondamentali. E se anche non si volesse vedere il "benefit ambientale" come un tributo ma come un corrispettivo aggiuntivo che si paga nel Lazio e non altrove, la disposizione incide comunque nella materia "ambiente" di competenza esclusiva statale e sul principio per il quale lo Stato assicura livelli adeguati di tutela ambientale, uniformi su tutto il territorio nazionale. (FP)
Consiglio di Stato
Ordinanza 24 giugno 2020, n. 4035
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