Sentenza Tar Emilia Romagna 23 marzo 2021, n. 294
Rifiuti - Impianto di trattamento - Discarica di rifiuti (N.d.R.: articolo 2, Dlgs 36/2003) - Indennità di disagio ambientale in favore dei Comuni in Emilia Romagna - Articolo 16, Lr 23/2011 - Determinazione - Criteri - Dgr Emilia Romagna 135/2013 - Criterio geografico - Riferimento anche ai Comuni diversi da quello ove è ubicato l'impianto - Legittimità - Sussistenza - Discrezionalità amministrativa - Sindacabilità del Giudice - Limiti
L'indennità per il disagio ambientale sofferta dagli Enti locali per un impianto di trattamento rifiuti può coprire anche il disagio di Comuni limitrofi a quello dell'impianto.
Il Tar Emilia Romagna (sentenza 23 marzo 2021, n. 294) ha confermato la determinazione con cui l'Agenzia territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti, competente in materia, ha diviso tra gli Enti locali degli oneri di mitigazione ambientale per una discarica di rifiuti urbani, riconosciuti dalla Regione quale parte del corrispettivo di smaltimento rifiuti urbani con la Dgr 135/2013.
La decisione di coprire con l'indennità di disagio ambientale anche un Comune limitrofo a quello nel cui territorio ricade l'impianto basata su un criterio geografico (area che copre la distanza di 2 km dal perimetro della discarica) per i Giudici non solo risponde ai criteri fissati nella delibera regionale del 2013 ma segue l'indirizzo giurisprudenziale secondo il quale il disagio ambientale è una situazione di fatto e fa riferimento non solo ai Comuni sede di impianto ma anche ai Comuni che comunque risentono delle ricadute ambientali conseguenti all'attività dell'impianto. La valutazione "geografica" compiuta discrezionalmente dall'Amministrazione e comprendente anche un Comune limitrofo non è irragionevole e pertanto non può essere sindacata dal Giudice. (FP)
Tar Emilia-Romagna
Sentenza 23 marzo 2021, n. 294
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