Sentenza Tar Puglia 14 luglio 2020, n. 754
Valutazione di impatto ambientale (Via) – Provvedimento autorizzatorio unico regionale (Paur) - Articolo 27-bis, Dlgs 152/2006 - Impianto di trattamento rifiuti - Istanza per l'incremento della tipologia e delle quantità di rifiuti da recupero - Natura - Provvedimento ampliativo dell'impianto - Obbligo di provvedere della Pa - Articolo 2, legge 241/1990 - Sussistenza - Silenzio dell'Amministrazione - Illegittimità - Sussistenza - Obbligo di provvedere anche nelle ipotesi in cui vi siano, ictu oculi, impedimenti tali da impedire l'accoglimento dell'istanza - Sussistenza
Nessun silenzio-rifiuto della P.A. è ammesso nel caso di richiesta di provvedimento autorizzatorio unico regionale (Paur) per ampliamento di un impianto rifiuti, occorre un provvedimento espresso.
Così ha deciso il Tar Puglia nella sentenza 14 luglio 2020, n. 754 che ha accolto le doglianze di una impresa che aveva presentato istanza di valutazione ambientale per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale (Paur) ai sensi dell'articolo 27-bis del Dlgs 152/2006. La Provincia non aveva dato alcuna risposta e l'azienda era insorta contro il silenzio dell'Amministrazione. La domanda era relativa all'incremento della tipologia e delle quantità di rifiuti da recupero per l'impianto di proprietà dell'impresa.
Si tratta di un provvedimento di ampliamento e come tale richiede, ai sensi dell'articolo 2 della legge 241/1990 un pronunciamento espresso dell'Amministrazione – nei tempi di legge – anche quando emergano ictu oculi impedimenti tali da impedire l'accoglimento dell'istanza. Ciò al fine di garantire la certezza dei tempi nell'esercizio dell'azione amministrativa, e prevenire danni correlati all'inerzia della P.A. E a nulla vale l'eccezione di incompetenza pronunciata dalla Provincia in giudizio, occorre un atto scritto (impugnabile) essendo non giustificato il silenzio dell'Amministrazione, chiamata ora dal Giudice a pronunciarsi espressamente. (FP)
Tar Puglia
Sentenza 14 luglio 2020, n. 754
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