Sentenza Consiglio di Stato 1 giugno 2021, n. 4199
Valutazione di impatto ambientale (Via) - Rifiuti - Impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti - Procedimento di verifica di assoggettabilità a Via - Articolo 19, Dlgs 152/2006 - Esito - Decreto di non assoggettamento a Via - Impugnazione - Motivi - Assoggettabilità a Via sulla base del semplice principio di precauzione - Articolo 3-ter, Dlgs 152/2006 - Esclusione - Rispetto del principio di precauzione implicito nella correttezza della procedura ambientale - Sussistenza - Decisione di non assoggettare il progetto a Via - Discrezionalità amministrativa - Sussistenza - Sindacato del Giudice amministrativo - Condizioni - Esito del procedimento abnorme o manifestamente illogico - Sussistenza - Termini di conclusione del procedimento - Carattere perentorio - Articolo 19, comma 7, Dlgs 152/2006 - Solo ai fini della responsabilità del funzionario per il ritardo e dell'esercizio del potere sostitutivo - Articolo 2 commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 - Sussistenza
Il principio di precauzione informa tutto il Dlgs 152/2006 (Codice ambientale) per cui una verifica di assoggettabilità a Via su un impianto di trattamento rifiuti svolta correttamente rispetta tale principio.
Il principio è stato confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza 1 giugno 2021, n. 4199 con cui ha riformato la sentenza del Tar che aveva annullato un decreto di non assoggettabilità a Via (in esito allo screening ambientale) relativo a un impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti in Campania. Il provvedimento era stato annullato con riferimento al fatto che qualsiasi progetto andrebbe sottoposto a Via in base al principio di precauzione, cioè quando vi fosse la semplice possibilità di rischi per l'ambiente. Se così fosse però, secondo i Giudici, verrebbe meno la ragione della verifica di assoggettabilità a Via ex articolo 19, Dlgs 152/2006.
In realtà il semplice svolgimento in modo corretto della procedura di screening rispetta il principio di precauzione cui è votato tutto il Dlgs 152/2006 (articolo 3-ter). Occorre non un rischio ipotetico per l'ambiente ma un rischio specifico, corroborato da dati verificati scientificamente. Ribadita poi la discrezionalità amministrativa nei procedimenti ambientali e i limiti al sindacato del Giudice e il fatto che i termini del procedimento sono perentori solo ai fini della responsabilità del funzionario della P.a. e dell'esercizio del potere sostitutivo (articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, della legge 241/1990). (FP)
Consiglio di Stato
Sentenza 1 giugno 2021, n. 4199
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