Sentenza Consiglio di Stato 4 luglio 2018, n. 4091
Ippc/Aia - Impianto di trattamento rifiuti - Autorizzazione integrata ambientale - Articoli 6, 29-quater e 208, Dlgs 152/2006 - Inizio lavori realizzazione dell'impianto - Tempistiche - Applicabilità del termine indicato dal Codice edilizia ex articolo 15, Dpr 380/2001 - Esclusione - Applicazione delle tempistiche indicate nell'Aia - Legittimità - Sussistenza
L'autorizzazione integrata ambientale sostituendo tutte le autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'impianto rifiuti supera i termini "edilizi", applicandosi solo le tempistiche inserite nell'Aia.
Il Consiglio di Stato nella sentenza 4 luglio 2018, n 4091 ha rigettato le doglianze di un Comune della Puglia che aveva diffidato una azienda dall'eseguire lavori di realizzazione di un impianto per il trattamento di matrici organiche con produzione di compost ed energia elettrica regolarmente autorizzato dalla Provincia con provvedimento di Via-Aia. Il Comune ha sostenuto che in assenza di un termine inizio lavori disciplinato dalle norme si applica quello previsto per il permesso di costruire ex articolo 15, comma 2, del Dpr 380/2001 (T.U.).
In realtà ai sensi degli articoli 6, comma 14, 29-quater e 208 del Dlgs n. 152/2006 l'autorizzazione integrata ambientale per impianti di gestione rifiuti non è la somma di singoli atti – che rimangono ognuno autonomo con le sue scadenze – ma un atto unico e autonomo. Il fatto che il Legislatore non abbia previsto dei termini per iniziare i lavori è dovuto alla complessità di tali impianti che ha suggerito di lasciare tale decisione alla Conferenza dei servizi del procedimento di Aia.
Consiglio di Stato
Sentenza 4 luglio 2018, n. 4091
Documento riservato agli abbonati
Documento riservato agli abbonati. Se sei abbonato, fai login per accedere.
Oppure acquista uno di questi servizi: