Sentenza Corte di Cassazione 28 gennaio 2019, n. 8774
Sicurezza sul lavoro - Infortunio del lavoratore a causa di caduta da una scala - Utilizzo di attrezzature non conformi a quanto indicato nel Piano operativo di sicurezza (Pos) - Reato di lesioni colpose ex 590, Codice penale - Responsabilità del Presidente del Consiglio di amministrazione dell'impresa affidataria quale datore di lavoro (N.d.R.: articolo 2, comma 1, lettera b), Dlgs 81/2008) - Per omessa vigilanza sull'utilizzo delle attrezzature e sulle modalità operative (contra legem) dei lavoratori - Omessa attività di formazione e informazione dei lavoratori - Sussistenza - Invalidità della delega di funzioni per la mancata attribuzione dei poteri di gestione e di spesa proprie del datore di lavoro (N.d.R. articolo 16, Dlgs 81/2006) - Sussistenza
Il datore di lavoro è responsabile dell'infortunio dei lavoratori anche se questi hanno utilizzato attrezzature non conformi a quelle previste nel Piano operativo di sicurezza.
La Corte di Cassazione con sentenza 28 gennaio 2019, n. 8774 ha dichiarato la responsabilità del Presidente del Consiglio di amministrazione, per l'infortunio occorso a un lavoratore, nonostante l'utilizzo di attrezzature non contemplate nel Pos da parte di quest'ultimo, e per questo non idonee al lavoro da svolgere. La responsabilità deriva dall'omessa vigilanza e dall'essere venuto meno agli obblighi di formazione e informazione dei suddetti.
La responsabilità ricade sul Presidente del Consiglio di amministrazione non essendo ritenute valide le deleghe di funzioni per la mancata attribuzione dei poteri di gestione e di spesa proprie del datore di lavoro (N.d.R. articolo 16, Dlgs 81/2006), comportando così la permanenza della posizione di garanzia in capo all'imputato.
Nel caso in esame i Giudici hanno confermato la colpevolezza dell'imputato emiliano per lesioni gravi occorse al lavoratore che, nonostante il piano operativo di sicurezza contemplasse nell'elenco delle attrezzature utilizzabili solo trabattelli, aveva utilizzato una scala portatile per l'esecuzione del proprio lavoro e dalla quale cadeva, verosimilmente a causa dello scivolamento della scala stessa.
Corte di Cassazione
Sentenza 28 gennaio 2019, n. 8774
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